Spese condominiali: si paga lo stesso anche senza tabelle millesimali
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli sancisce che anche quando mancano le tabelle millesimali, il bilancio rimane valido e le spese si devono pagare ugualmente. Con questa sentenza si chiariscono anche i limiti del diritto di accesso ai documenti condominiali e l’insindacabilità delle scelte dell’assemblea.
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Quando l’assemblea di condominio approva i bilanci (sia preventivi che consuntivi), la ripartizione delle spese rimane valida anche se mancano le tabelle millesimali. Questo è quanto sancisce la sentenza n. 12172 del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Napoli, in risposta ad una condòmina che aveva impugnato diverse delibere assembleari proprio in virtù dell’assenza delle tabelle millesimali formalmente approvate.
Con questa sentenza il Tribunale chiarisce una volta per tutte i confini del diritto di accesso ai documenti condominiali e i doveri di tutti i condòmini di contribuire alle spese: ecco cosa dice.
Diritto condominiale, facciamo chiarezza

I tre punti focali della sentenza del Tribunale di Napoli riguardano:
- le modalità di accesso alla documentazione contabile;
- l’insindacabilità delle scelte gestionali dell’assemblea;
- l’efficacia dei bilanci in mancanza di tabelle millesimali.
Riguardo il primo punto, il Tribunale specifica che, in base all’articolo n.1130 bis del Codice Civile, i condòmini hanno il diritto di visionare i giustificativi e di richiederne copia, ma che non rientra tra gli obblighi del condominio predisporre l’invio della documentazione al domicilio dei singoli. Di conseguenza, se il condòmino non si attiva per accedere ai documenti, la responsabilità non può ricadere sul condominio.
Per quanto riguarda invece il secondo punto, il Tribunale ribadisce che il giudice non può decidere quali spese sostenere con i fondi comuni, poichè questa scelta appartiene esclusivamente alla discrezionalità dell’assemblea, che deve rispettare i criteri di legge ed il regolamento. Di conseguenza, finchè l’assemblea rispetta i doveri legali, le sue decisioni sono insindacabili, anche di fronte ad un giudice.
In assemblea mancano le tabelle millesimali

Il terzo punto riguarda infine le tabelle millesimali, con riferimento specifico a quando la ripartizione degli oneri in un condominio avviene senza di esse. Il Tribunale chiarisce che questa assenza non è sufficiente per invalidare l’approvazione del bilancio e, di conseguenza, per esonerare i condòmini dal pagamento della propria quota. Senza tabelle millesimali definitive e approvate all’unanimità, infatti, si devono applicare i criteri di ripartizione previsti dall’articolo n. 1123 del Codice Civile, che regola la proporzionalità al valore della proprietà.
Il giudice, in sede di giudizio, può determinare incidenter tantum i valori millesimali per verificare la conformità della richiesta del condominio rispetto ai criteri di legge, ma la mancanza delle tabelle non inficia la validità delle delibere di approvazione dei conti. Successivamente, infatti, si può agire per il recupero del credito condominiale secondo le procedure ordinarie.
Quello che fa questa sentenza è, all’atto pratico, chiarire fin dove i condòmini hanno diritto di opporsi alle decisioni dell’assemblea condominiale, e dove invece non hanno potere, almeno fintanto che l’assemblea si muove nel rispetto delle normative vigenti e le sue delibere non siano annullabili per vizi di diversa natura. Nel caso specifico di Napoli, quindi, il Tribunale ha rigettato tutte le richieste della condòmina, poiché esse si basavano su fatti che non costituivano un reale ostacolo alle delibere e ai bilanci approvati dall’assemblea.