Verbale di assemblea: basta questo errore formale per annullare la delibera

Autore:
Erika Fameli
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Verbale di assemblea nullo senza i millesimi e i nomi dei partecipanti alla riunione: una nuova sentenza della Cassazione chiarisce quali sono i parametri che determinano la nullità delle delibere, insistendo sulla trasparenza degli atti, penalizzando i fogli presenze irregolari e i rilievi non verificabili.

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Verbale di assemblea nullo senza i millesimi: la nuova sentenza
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Quando si svolge l’assemblea di condominio, spesso i tempi si allungano e, nella fretta di chiudere la riunione, può capitare che la redazione del verbale non rispetti tutte le regole previste dalla legge. Questo, per quanto sembri innocuo, è un dettaglio burocratico che può compromettere l’intera validità dell’assemblea, e anche provocare diatribe legali e contenziosi che si protraggono nel tempo.

Ne è un esempio il caso che ha fatto scaturire la recente sentenza della Corte di Cassazione: un condominio di Bergamo ha chiuso un’assemblea del 2016 senza riportare nel verbale nè i nomi dei singoli partecipanti né le loro quote millesimali, per una riunione che aveva deliberato su diversi punti all’ordine del giorno. Ecco come si è espressa la Cassazione a riguardo.

Verbale di assemblea nullo senza i millesimi

Verbale di assemblea nullo senza i millesimi: la nuova sentenza
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Nel 2016 un condominio ha concluso un’assemblea senza inserire nel verbale due elementi essenziali e vincolanti per la validità delle delibere prese nell’occasione:

  • i nomi dei singoli partecipanti all’assemblea,
  • le loro quote millesimali.

Proprio a causa di questa mancanza, il caso è finito di fronte alla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 558 del 9 gennaio 2026 ha stabilito che, per tutelare la trasparenza e garantire la chiarezza delle decisioni, la forma è fondamentale.

La Corte specifica che il verbale, infatti, non è un semplice report, ma un documento con valenza legale che informa i condomini assenti di quanto avvenuto in assemblea, e ai dissenzienti di verificare se la volontà del gruppo è stata raggiunta regolarmente. Ogni decisione che prende l’assemblea si deve approvare con la doppia maggioranza delle persone fisiche e dei millesimi.

Questo vuol dire che se il documento non specifica chi ha votato, e che peso millesimale ha il suo voto, non si può calcolare quorum secondo quanto previsto dall’art. 1136 del Codice Civile. Di conseguenza, tutte le delibere prese in quell’occasione, sono da considerarsi nulle per mancanza di raggiungimento del quorum.

L’importanza della trasparenza

Verbale di assemblea nullo senza i millesimi: la nuova sentenza
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Questa sentenza della Corte Costituzionale insiste sul principio della trasparenza, che passa anche attraverso l’esplicitazione dei nominativi dei partecipanti, che rappresenta un presupposto essenziale per dimostrare alla minoranza che non ci sono calcoli incerti o arbitrari. Una mancanza di questo tipo non si può sanare nemmeno presentando fogli presenze separati, non firmati o non richiamati espressamente nel verbale, oppure calcoli di quote che fanno riferimento ai metri quadrati invece che alle tabelle millesimali ufficiali.

Inoltre, la Corte ha ribadito che l’unanimità della delibera non è un dato sufficiente a validare il verbale, poichè rimane il fatto che, senza nominativi e millesimi, non si può sapere chi ha votato e quale preferenza ha espresso. Se si tenta di difendere un verbale incompleto con allegati separati e non menzionati, si va incontro ad una sanzione per responsabilità aggravata.

In particolare, il condominio di Bergamo ha dovuto pagare 5.800 euro di spese legali, una sanzione equitativa di pari importo in favore dei condomini che hanno fatto ricorso e 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, per un totale di 14.000 euro.

Ad ogni modo, la Corte chiarisce che l’amministratore può impugnare le sentenze inerenti la validità delle delibere anche senza l’autorizzazione dell’assemblea, secondo quanto previsto dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile, ma che in caso di bocciatura, le sanzioni sarebbero comunque da dividere tra tutti i condòmini.

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