Condominio

Il Condominio è, secondo il dizionario della lingua italiana, la comproprietà da parte di più soggetti di un unico bene immobile che in parte viene suddiviso tra essi, in parte rimane in comune.

Il condominio è disciplinato dal codice civile italiano; in virtù della legge 11 dicembre 2012 n. 220 , la normativa è stata modernizzata, recependo gran parte della giurisprudenza e svecchiando la disciplina dell’istituto.

Secondo l’articolo 1117 c.c., sono parti comuni dell’edificio:

  • le scale
  • l’atrio
  • le facciate
  • il suolo su cui sorge l’edificio
  • i muri maestri, ecc

Secondo invece quanto stabilito dall’art. 1118 c.c. il condomino, ovvero colui che risiede in uno degli appartamenti che costituiscono l’edificio, ha facoltà di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, quali ad esempio l’impianto di riscaldamento e di condizionamento, ma soltanto nel caso in cui non si verifichino squilibri rispetto agli altri occupanti dello stabile.

Il rapporto tra il valore della proprietà di ciascun condomino e il valore dell’intero condominio viene calcolato con la redazione delle tabelle  millesimi. Lo scopo è utilizzarle per la ripartizione delle spese condominiali, per la determinazione delle maggioranze di costituzione delle assemblee e per le votazioni delle delibere.

Organi del condominio

Per gestire ed organizzare al meglio la vita del condominio, sono istituiti organi appositi per regolare la gestione. Più precisamente, abbiamo:

  • amministratore
  • assemblea
  • consiglio (quando previsto)