Stai guadagnando con il fotovoltaico? Perchè il Fisco potrebbe farti pagare le tasse

Autore:
Erika Fameli
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Tempo di lettura: 5 minuti

Le tasse sui proventi da energia in eccesso interessano i titolari di impianti fotovoltaici che hanno immesso energia in rete e, di conseguenza, hanno ricevuto dal Gestore dei servizi energetici un compenso. Non tutti, però, sono soggetti a tassazione: ecco chi è esente e chi invece deve pagare.

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Quando si installa un impianto fotovoltaico e si produce energia in eccesso, questa viene immessa in rete e, in cambio, il Gestore dei servizi energetici (GSE) paga una determinata somma al titolare. Questi compensi possono avere rilevanza fiscale, e finire nel mirino dell’Agenzia delle Entrate.

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2025, il GSE ha l’obbligo di trasmettere ogni anno all’Agenzia delle Entrate i dati dei proventi erogati ai privati per l’immissione dell’energia in rete, i quali vengono poi incrociati con quelli presenti in dichiarazione dei redditi. Per dichiarare il giusto, il titolare può recuperare l’estratto conto dei proventi dall’area riservata sul portale del GSE, ma prima ancora deve sapere quali redditi sono soggetti a tasse e quali no.

Tasse sui proventi da energia in eccesso

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Se un impianto fotovoltaico produce più energia di quella che si usa in casa, questa si immette in rete e si vende al GSE. I compensi ricevuti dal GSE possono avere rilevanza fiscale e, in questo caso, devono rientrare nella dichiarazione dei redditi. A fare la differenza sono la potenza dell’impianto, la sua destinazione d’uso e il meccanismo attraverso cui il GSE paga l’energia in eccesso. Per quanto riguarda la potenza e la destinazione d’uso, ci sono due categorie di impianti: quelli con potenza fino a 20 kW installati prevalentemente al servizio dell’abitazione (per l’autoconsumo domestico); e quelli utilizzati nell’ambito di un’attività economica (produttori di reddito d’impresa).

Nel primo caso, l’energia in eccesso può essere immessa in rete e solo in parte i compensi generati da essa assumono rilevanza fiscale. Nel secondo caso, gli impianti cedono integralmente l’energia prodotta o non servono prevalentemente l’abitazione, e richiedono l’apertura di partita IVA, l’emissione di fatture, la tenuta della contabilità e l’assoggettamento dei ricavi alle imposte ordinarie.

I meccanismi di remunerazione

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La legge prevede attualmente tre meccanismi di remunerazione dei compensi erogati dal GSE ai titolari di impianti fotovoltaici domestici:

  • lo scambio sul posto, che compensa economicamente l’energia che si immette in rete nei momenti di sovrapproduzione con quella che si preleva nei momenti di bisogno e interessa gli impianti in esercizio entro il 29 maggio 2025 e con domanda precedente al 26 settembre 2025 (queste convenzioni non sono comunque rinnovabili oltre i 15 anni dalla prima sottoscrizione);
  • il ritiro dedicato, il meccanismo di riferimento, con cui il GSE acquista direttamente l’energia immessa a prezzi di mercato o al prezzo minimo stabilito da Arera, accreditando l’importo sul conto corrente del titolare;
  • il conto energia, che riguarda gli impianti più datati, ossia quelli incentivati fino al 2013, e prevede una tariffa premiante per ogni kWh prodotto.

Per gli impianti domestici fino a 20 kW, il contributo in conto scambio e le vecchie tariffe del conto energia non sono tassati, poichè il Fisco li considera come un rimborso dei costi già sostenuti per acquistare l’energia nei momenti di bisogno, e non un reddito vero e proprio. Al contrario, se l’energia prelevata è minore di quella immessa, anche per lo scambio sul posto questi proventi sono qualificati come redditi diversi derivanti da attività commerciali occasionali e si sommano al reddito complessivo del contribuente (si devono quindi inserire nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche).

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