Mutuo già firmato? In alcuni casi si può ancora annullare

Autore:
Erika Fameli
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L’annullamento del mutuo è qualcosa di cui non si sente parlare troppo spesso, ma che è assolutamente possibile, a patto di rientrare in determinati parametri. Solitamente, quando si è nel periodo di ripensamento o recesso, si può procedere senza penali, ma le cose cambiano dopo il rogito: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’annullamento del mutuo.

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Accendere un mutuo è un passo importante, un impegno che vincola il contraente per un periodo di tempo lunghissimo, e che porta con sé sempre molti dubbi e incertezze.

Finché si è all’interno del periodo di ripensamento e di recesso, si può tranquillamente annullare tutto senza penali, ma una volta fatto il rogito e stipulato l’atto di mutuo, le cose si complicano: è possibile, a questo punto, chiedere l’annullamento del finanziamento?

Questa procedura è estremamente delicata, ma realizzabile, a patto di rientrare in determinati parametri. Per questo è necessario valutare in anticipo le condizioni della banca che si sceglie. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’annullamento del mutuo, dalle cause ammissibili alle modalità operative per recedere dall’impegno.

Annullamento del mutuo

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Le regole da seguire per annullare il mutuo si trovano in specifiche norme, che tutelano sia il mutuatario che l’istituto di credito che eroga il finanziamento. Ne è un esempio la Direttiva 2014/17/UE, recepita in Italia con il D.Lgs. 72/2016, che specifica quando si può annullare un mutuo:

  • prima della stipula dell’atto notarile, mentre la pratica è ancora in fase preliminare (si può recedere senza penali, salvo il caso di aver firmato un’offerta vincolante);
  • entro 14 giorni (per mutui sottoscritti a distanza) o 7 giorni (sottoscritti in presenza) dalla firma del contratto, secondo il diritto di ripensamento, come previsto dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005);
  • dopo il rogito, entro 5 anni dalla scoperta del vizio e solo per motivi di grave invalidità del contratto, secondo l’articolo n.1442 del Codice Civile (errori, frodi, violazioni gravi).

Se per i primi due casi si può procedere spesso senza alcuna penale (o, al massimo, pagando una piccola fee), per l’ultimo caso è necessario approfondire bene la questione. La stipula dell’atto notarile, infatti, rende il finanziamento un impegno definitivo dal quale non si può fuggire tramite una rinuncia unilaterale. Se però sussistono invalidità gravi, ci sono 5 anni di tempo per tirarsi indietro.

Mutuo nullo: quando si verifica

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L’invalidità del mutuo permette al mutuatario di chiedere il recesso dal finanziamento anche molto dopo la firma dell’atto notarile, rendendo il mutuo di fatto inefficace e soggetto a cancellazione. Si tratta di casi molto gravi, che prevedono un procedimento giudiziario in cui emergono vizi, frodi o altri errori di grande entità.

A definire i motivi di nullità sono gli articoli n.1418-1420 del Codice Civile, tra cui si annoverano i contratti stipulati in forma non scritta, gli oggetti illeciti o l’assenza della causa.

Per quanto riguarda invece l’annullabilità, la legge parla di vizi (errori essenziali o sottoscrizione per dolo o violenza) e del superamento dei tassi di soglia di usura (Legge 108/1996), nel qual caso gli interessi non sono dovuti e il mutuatario restituisce solo il capitale ricevuto.

Se non sussistono gravi motivazioni, quindi non è possibile annullare il mutuo, ma solamente attivarsi per estinguerlo anticipatamente. In questo caso, sarà necessario procedere ad una rinegoziazione, alla surroga del mutuo, alla vendita dell’immobile o al pagamento anticipato di tutte le somme dovute. In questo caso, però, è bene sapere che per i mutui stipulati prima del 2 aprile 2007 (Legge Bersani) si potrebbe dover pagare una penale definita dalla banca.

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