Abbattimento barriere architettoniche: quali lavori si possono fare

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Come sfruttare la possibilità delle detrazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Cosa prevede la normativa italiana, le opere, le categorie di beneficiari, documentazione, modalità di pagamento. Chiarimento Corte di Cassazione.

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Le barriere architettoniche sono un ostacolo alla normale vita domestica, il cui abbattimento è sempre più necessario per tanti motivi.

L’aumento degli anziani con difficoltà di deambulazione oltre alle persone con disabilità che richiedono l’uso di spazi adeguati e sicuri, comporta la valutazioni di interventi edili che aumentino il grado di funzionalità delle abitazioni e dell’accesso alle stesse.

Il Governo Italiano da qualche anno prevede la possibilità di portare in detrazione, al momento della dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per agevolare la convivenza domestica.

Barriere architettoniche: quali opere

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Il regime normativo attualmente in vigore segue la regolamentazione definita dalla legge 13/89, specifica in materia di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti e dunque registrati al catasto, nel quale abitino persone portatori di menomazioni o limiti funzionali permanenti .

Per chiarire l’argomento, la legge indica i caratteri di accessibilità , visitabilità e adattabilità. Le opere interessate sono relative a tali categorie; più precisamente, come indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione
  • sostituzione di gradini con rampe, valida sia per gli edifici che le singole unità immobiliari
  • realizzazione di strumenti che mediante la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

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La detrazione non può essere applicata quando l’intervento è limitato all’acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Un esempio sono i telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse, acquisti che godono invece della detrazione Irpef 19%, poiché rientrano nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Oltre ad essi, sono considerati acquisti con diritto alla medesima detrazione l’acquisto/installazione di:

  • acquisto di montascale, servoscale e carrozzine
  • deambulatori, etc

Barriere architettoniche: aliquota e importo

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La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute dal contribuente, fino ad un ammontare massimo di €96.000.

La detrazione, come per le altre tipologie di agevolazioni fiscali in vigore, viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Vasca con sportello: il caso particolare

Uno degli interventi che sempre più spesso vengono eseguite nelle abitazioni, in particolare le più vecchie, è la rimozione della vasca classica sostituendola con un modello con sportello.

In questo modo l’accesso è molto più semplificato e soprattutto, anche nel momento in cui cominciano i primi problemi di deambulazione, la persona può lavarsi in maniera completa senza troppi disagi.

La vasca con sportello è inclusa fra le opere architettoniche che gode della detrazione ?

La risposta è negativa: è dal 2016 che le vasche da bagno con sportello o con altro sistema per consentire l’accesso semplificato a disabili e anziani non sono incluse nell’elenco di opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche. Le motivazioni sono le seguenti:

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  • la sostituzione è considerata una manutenzione ordinaria e dunque, trattandosi di un sanitario, non rientra nel bonus
  • la sua installazione non presenta i requisiti necessari per essere riconosciuta come opera valida per l’abbattimento delle barriere architettoniche
  • la realizzazione di un bagno disabili non è compresa tra gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Se però viene effettuata una ristrutturazione del bagno che riguarda l’impianto idrico, allora può effettuare la sostituzione della vasca e godere del bonus ristrutturazione 50% per le opere edili.

Novità Superbonus 110%

Nell’estate 2020, a fronte della pandemia, il Governo italiano ha deciso di operare una serie di interventi in materia fiscale per rilanciare l’economia. Fra di essi, il Superbonus 110% è forse il più noto e riguarda gli interventi infrastrutturali allo scopo di migliorare l’efficienza energetica degli immobili. Se per ottenere il massimo del beneficio fiscale occorre effettuare almeno uno dei 3 interventi detti trainanti, sono diversi i lavori che possono essere trainati, ovvero rientrare anch’essi nell’aliquota 110% (oppure con cessione del 100%).

Fra di essi rientrano anche gli interventi aventi come obbiettivo quello di eliminare le barriere architettoniche; l’installazione di un ascensore è uno delle opere che possono far scattare la detrazione del 110%, a patto di essere collegati ad uno dei 3 lavori trainanti. Per conoscere meglio la normativa si consiglia la lettura della guida: Superbonus 110%: guida completa, chiarimenti Agenzia Entrate, novità 2022.

Barriere architettoniche: modalità di pagamento

Per usufruire del Bonus fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, è obbligatorio il pagamento delle fatture mediante bonifico bancario, dal quale risulti:

  • causale del versamento, riferimento articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale/partita IVA del beneficiario del bonifico
  • data e numero della fattura

Per quanto riguarda il caso del condominio, a valere è sempre la regola di chi paga. Se è l’inquilino a sostenere le spese per il lavori, sarà quest’ultimo a beneficiare della detrazione fiscale.

Nel caso in cui siano diversi i soggetti a sostenere la spesa, per fruire della miglior funzionalità dell’appartamento dopo i lavori, sul bonifico dovranno essere indicati i codici fiscali dei beneficiari.

A chi spetta la detrazione

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I soggetti che hanno diritto alla detrazione fiscale per opere e lavori che permettano l’abbattimento delle barriere architettoniche sono:

  • proprietari
  • inquilini con regolare contratto di locazione
  • titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione..)
    sull’immobile oggetto di ristrutturazione
  • familiare convivente del possessore (coniuge, parenti fino al 3° grado, affini entro il 2° grado) .

Caso particolare

Se dovesse verificarsi la situazione di vendita prima di aver goduto interamente della detrazione fiscale per le opere aventi il fine di eliminare le barriere architettoniche, occorre un accordo fra le parti affinchè le quote restanti vengano detratte da chi ha sostenuto le spese.

Nel caso in cui non ci fosse consenso esplicito, la detrazione viene trasferita all’acquirente dell’unità abitativa.
Nel caso in cui l’immobile venga donato, a godere della restante detrazione sarà chi ha ricevuto lo stesso.

In caso di decesso del proprietario dell’immobile decede, il diritto alle detrazioni restanti spetta agli eredi soltanto se questi conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Quando invece si verifica la cessazione del contratto di locazione o comodato, il diritto permane alla persona che ha eseguito i lavori.

Condomini

Per quanto riguarda i lavori effettuati all’interno di un condominio, le opere realizzate su parti comuni, il contribuente necessita unicamente di  certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.

Si tratterà di un’attestazione che i lavori sono stati eseguiti secondo gli obblighi di legge e che il condomino ha regolarmente pagato la sua quota parte.

Abbattimento e decoro artistico: il chiarimento

Essendo l’Italia un paese dalla forte tradizione storica ed artistica, vantando migliaia di palazzi e case dall’alto valore, espressione di architettura, ci si pone spesso nella situazione di non poter intervenire con ristrutturazioni per il fatto di andare a ledere il patrimonio.

Un caso particolare è stato attenzionato dalla Cassazione che, con sentenza 9101/2018, ha superato il principio della lesione del decoro architettonico e persino del vincolo storico nel momento di stabilire se si potesse procedere all’installazione di un ascensore sulla facciata esterna di un palazzo, ad uso esclusivo di un condomino con problemi di deambulazione.

Come poi confermato dal Consiglio di Stato (sentenza 355/2020), richiamando la legge 13/89, la Corte ha sancito ed affermato che l’abbattimento delle barriere architettoniche è una norma espressione di un principio di solidarietà sociale ed è diretta, nell’interesse generale, a facilitare l’accessibilità agli edifici.

Contributo statale legge 13/89

Il contributo statale legge 13/89 non rientra nella categoria delle detrazioni quanto invece l’importo erogato dallo Stato destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche presso immobili privati ove siano presente persone con menomazioni fisiche o limitazioni permanenti. La domanda va presentata presso gli uffici comunali in cui si trova l’immobile oggetto dell’intervento.

L’erogazione del contributo non è immediato ma è in base ai fondi stanziati dal comune, dando precedenza nell’assegnazione, ai soggetti a cui è stata riconosciuta invalidità totale dall’ASL di competenza.

IVA 4%

L’IVA agevolata al 4% è consentita in caso di acquisto di ausili tecnici e informatici fondamentali ed utili per l’accompagnamento, la deambulazione ed il sollevamento dei soggetti disabili. Prima dell’acquisto, nel caso specifico prima della sua installazione, è necessario fornire all’azienda edile che provvederà all’opera i seguenti documenti:

  • prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, ove risulti la funzionalità dell’ascensore con la menomazione del soggetto
  • certificato, rilasciato dalla competente Asl, che attesti l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) ed il carattere permanente.

Con l’Interpello 13/01/2020, n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le opere destinate all’abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche che possono beneficiare dell’aliquota IVA 4% devono rispondere alle peculiarità tecniche indicate dal D.M. 236/1989.

Bonus abbattimento barriere: novità 2022

La legge di Bilancio 2022, lettera a, comma 42 ha introdotto il nuovo articolo 119-ter al dl n. 34/2020, n. 34 istituendo una nuova detrazione al 75% per i seguenti casi:

  • realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti
  • interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

La detrazione è riferita alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 compresi lasciando al contribuente la possibilità di scegliere fra 3 opzioni:

  • detrazione in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo
  • sconto in fattura 
  • cessione del credito.

Per tutte le info, si rimanda alla specifica guida: Barriere architettoniche: arriva il bonus 75% per eliminarle