Diventare amministratore di condominio: come fare, corsi, esame, guadagni
Come si diventa amministratori di condominio. La normativa in vigore: requisiti da rispettare, corso, esame finale ed aggiornamento. Le mansioni da svolgere. Quanto guadagna un amministratore di condominio.
Diventare amministratore di condominio può rappresentare un’ottima opportunità per svolgere un’attività economica autonoma e che permette di entrare in contatto con numerose persone, aiutando a risolvere diversi problemi che si possono riscontrare all’interno di un edificio con tanti appartamenti.
E proprio in considerazione delle normative italiane che ultimamente vengono aggiornate, per poter svolgere tale professione occorre seguire un corso e superare un relativo esame, oltre ad un aggiornamento continuo, utile per il miglior svolgimento della professione, ma soprattutto obbligatorio.
Amministratore di condominio: normativa
L’attività di amministratore di condominio è regolamentata in Italia Legge n°220/2012 che stabilisce la presenza di alcuni requisiti imprescindibili.
L’articolo 71 Bis stabilisce che possono diventare amministratore di condominio coloro i quali:
- hanno il pieno godimento dei diritti civili
- non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni
- non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione
- non sono interdetti o inabilitati
- il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari
- hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
- hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Amministratore di condominio: corso
L’articolo 5 del D.M. 13 agosto 2014, n. 140, ed entrato in vigore a partire dal 9 ottobre 2014, regolamenta la materia. E’ fatto obbligo a chi intende esercitare la professione di amministratore di condominio seguire un corso (in aula od online) della durata minima di 72 ore. Al termine, l’aspirante amministratore dovrà sostenere un esame, il cui passaggio determina l’accesso alla professione.
Tra gli argomenti oggetto del corso vi sono la conoscenza della normativa in materia di sicurezza, contabilità, responsabilità dell’amministratore, assicurazione, oltre alla gestione dell’assemblea, l’evento spesso più difficile da gestire nell’arco dell’anno.
Costo del corso
Sono tanti le associazioni e gli enti di formazione che organizzano annualmente corsi che abilitano ad esercitare la professione, previo superamento della prova finale. Il prezzo è variabile: si parte da un minimo di 200 euro fino ad arrivare a 800 euro e più.
In genere l’iscrizione ad uno di questi corsi vede inclusa la quota associativa annuale all’ente interessato, oltre alla fornitura del materiale didattico. Con lo sviluppo delle moderne tecnologie, la modalità online permette di seguire il corso secondo le proprie possibilità, in base al tempo disponibile e quando più comodo.
Amministratore di condominio: esame
Per poter svolgere la professione di amministratore, dopo aver seguito il corso, in aula o in modalità telematica, occorre superare un esame finale presentandosi fisicamente presso la sede scelta dal responsabile del corso.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha infatti specificato che, indipendentemente da come si sia seguito il corso di 72 ore (minimo), occorre recarsi presso un’aula, alla presenza di una commissione, per ottenere il patentino e relativa iscrizione al registro telematico degli amministratori di condominio, previo superamento delle prove.
Non è ammesso in alcun modo un’esame a distanza od online, sostenuto davanti al pc od altro mezzo tecnologico senza la presenza di un commissario.
Dunque, al momento di scegliere l’associazione o l’ente presso cui seguire il corso, occorre informarsi fin da subito come sia previsto l’esame: se soltanto con modalità online, meglio lasciar perdere.
In questo caso infatti, non verrebbe rispettata la normativa in vigore al momento, con il rischio concreto di non poter esercitare la professione.
Aggiornamento
Superato l’esame, occorre sottolineare che non è prevista l’iscrizione ad alcun albo professionale in quanto al momento non esiste in Italia tale formula.
La normativa però specifica che l’amministratore è soggetto all’obbligo di aggiornamento costante, indicando in almeno 15 ore annuali il numero minimo. Tali corsi possono essere svolti anche mediante formazione a distanza, ovvero e-learning.
Amministratore di condominio: responsabilità
I compiti principali e fondamentali che competono all’amministratore di condominio sono:
- gestione delle parti comuni di uno stabile in rappresentanza degli stessi condomini
- redigere, modificare e far rispettare il regolamento di condominio
- riscuotere le quote condominiali, inviando apposita documentazione ai condomini
- organizzare ed applicare le delibere dell’assemblea di condominio
- presentare rendiconto della sua gestione alla fine di ogni anno eseguire gli adempimenti fiscali
- tenere la contabilità del condominio con le relative voci di spesa
La nomina di un amministratore è obbligatoria quando l’edificio presenta un numero di condomini superiore ad 8. Può anche essere scelto all’interno dei condomini stessi.
Poichè trattasi di un lavoro con responsabilità importanti e comunque delicata, in quanto ha a che vedere con possibili problemi legati alla sicurezza ed al rispetto delle normative, occorre dotarsi di assicurazione professionale in modo da cautelarsi.
L’incarico di amministratore ha durata di un anno e può essere rinnovato alla scadenza. Per svolgere la professione occorre dotarsi di partita IVA in quanto trattasi di lavoro autonomo.
Quanto guadagna un amministratore di condominio?
La domanda è pertinente, sebbene non sia semplice quantificare in maniera precisa il guadagno netto mensile di una persona che svolge tale lavoro.
Per un amministratore che si trova a gestire un condominio di piccole dimensioni, il guadagno può essere stimato in circa 120/200 euro mensili.
Arrivare a gestire una ventina di edifici, dunque essendo riusciti ad avviarsi nella professione, può significare un guadagno medio lordo di circa 4000 euro mensili.
Importante, secondo la normativa in vigore, è che il compenso stimato all’inizio del rapporto e per la durata del contratto, venga rispettato. Vige, oltre alla legge, anche la regola del mercato che vede i condomini impegnati sovente nella ricerca del gestore bravo, ma anche economico.
Amministratore di condominio nominato dal Tribunale: quando
Casistica poco nota ma possibile, è quando l’amministratore di condominio viene nominato dal Tribunale.
Questo si verifica quando il Condominio risulta essere privo dell’Amministratore e la sua nomina è obbligatoria per legge, ovvero quando i condomini sono nel numero maggiore di 8, sempre che i condomini non vi provvedano successivamente. La situazione di stallo rende quindi vano ogni tentativo di provvedere alla legge. Sarà quindi compito del giudice indicare un “Amministratore ad acta”, che riceverà l’incarico di gestire determinati affari, indicati specificatamente nel decreto di nomina.