Approvata la riforma sulle donazioni: il cambiamento atteso da anni, ora è realtà
Il 26 novembre è stata approvata la riforma sulle donazioni, che cambia una volta per tutte le regole che vincolano questo particolare passaggio di proprietà. In particolare, elimina la restituzione degli immobili donati verso gli acquirenti a titolo oneroso: ecco come funzionerà d’ora in avanti.
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Lo scorso 26 novembre la Camera ha approvato la riforma sulle donazioni, che rivoluziona completamente la normativa e che sblocca una volta per tutti gli immobili acquistati che sono stati oggetto di donazione. La riforma, infatti, elimina la restituzione degli immobili donati da parte degli acquirenti, anche se uno degli eredi dovesse reclamare la legittima.
Questo cambia considerevolmente non solo il mercato immobiliare, ma anche quello dei mutui, poiché finalmente le banche possono accettare gli immobili donati come garanzia ipotecaria senza alcuna riserva. Ecco come cambia la normativa, e come funzioneranno le cose d’ora in avanti quando al centro di una trattativa immobiliare ci sarà un immobile oggetto di donazione.
Approvata la riforma sulle donazioni

La Camera ha approvato la riforma sulle donazioni lo scorso 26 novembre. Questa elimina la restituzione degli immobili donati verso gli acquirenti a titolo oneroso. In poche parole, quindi gli eredi legittimari che contestino la vendita dell’immobile, non riceveranno più il bene dall’acquirente terzo, ma avranno una compensazione monetaria dal donatario, ossia dalla persona che lo ha ricevuto in donazione e successivamente lo ha venduto.
Si tratta di un vero e proprio punto di svolta, che sblocca una situazione che comportava, per gli acquirenti, il rischio di dover restituire una casa acquistata regolarmente nel caso in cui un erede leso nella legittima avesse deciso di agire in giudizio.
Inoltre, proprio per questo vincolo, le banche non accettavano di concedere mutui su questo tipo di immobili, il che rendeva le case oggetto di donazione difficilmente commerciabili. Ora però, cambia tutto, e chi acquista a titolo oneroso da una persona che ha ricevuto un immobile in donazione, non rischia più nulla, e con l’atto di rogito acquisisce la piena titolarità dello stesso. A pagare, in caso di una legittima lesa, è il donatario, ossia colui che ha venduto, e lo farà tramite compensazioni in denaro. Grazie a questa riforma si sbloccano più di 200.000 donazioni all’anno.
Un cambio radicale

Il DDL Semplificazioni, quindi, porta numerosi vantaggi a chi vende una casa con donazione, e introduce diverse novità anche in ambito successorio. Prima dell’approvazione, infatti, i legittimari lesi nella quota riservata, potevano agire contro le donazioni non solo contro il donatario, ma anche contro i soggetti terzi che avessero acquistato l’immobile. L’articolo 563 del Codice Civile, infatti, consentiva di chiedere la restituzione dell’immobile per 20 anni dalla data di trascrizione della donazione, oppure per sempre se il coniuge o i parenti in linea diretta del donante avevano notificato e trascritto la propria opposizione alla donazione.
A fare il grosso del lavoro nella riforma del 26 novembre scorso è l’articolo 44, che modifica 5 disposizioni del Codice Civile proprio a protezione degli acquirenti a titolo oneroso che, nelle questioni di eredità, non c’entrano nulla. In particolare, gli articoli modificati sono:
- l’articolo 561 (Pesi e ipoteche),
- l’articolo 562 (Insolvenza del donatario soggetto a riduzione),
- l’articolo 563 (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione),
- l’articolo 2652 (Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi),
- l’articolo 2690 (Domande relative ad atti soggetti a trascrizione.
La nuova disciplina regola le successioni dal 2026, mentre per quelle già aperte l’applicazione dipende dall’esistenza o meno di azioni giudiziali o opposizioni trascritte.