Urina del cane sui muri del condominio: quando il proprietario dell’animale è multato
L’urina del cane sulle facciate condominiali rende perseguibile per la condotta assunta dall’animale, il proprietario dello stesso? Cosa accade allorquando l’azione venga perpetuata a danno di edificio dichiarato di interesse storico?

Cosa si verifica quando il cane urina sulle facciate di un edificio imbrattando le stesse e cosa è possibile imputare per la condotta dell’animale, al proprietario, qualora l’azione sia posta in essere a danno di un edificio di notevole interesse storico?
La condotta dell’animale che imbratta le facciate degli edifici va considerata quale attività di malgoverno dello stesso in capo al proprietario, il quale, per disattenzione o sciatteria, per colpa o dolo, non provvede ad eludere che il cane cagioni un danno ad un bene altrui (Cass. pen.sez. II, n.7082).
Inizialmente, tuttavia, tale condotta dell’animale, non veniva ricondotta in capo alla responsabilità per mal governo dello stesso da parte del proprietario, allorquando quest’ultimo si munisse di bottiglia d’acqua versata sul muro dello stabile per pulire ad horas la parte imbrattata con l’urina del proprio cane.
Secondo la giurisprudenza di merito, dunque, portare con sè una bottiglia d’acqua, consente al proprietario di eludere la sanzione amministrativa di carattere pecuniario, da 50,00 € a 500,00 € con conseguente obbligo di ripristino dello stato del luoghi a cura del trasgressore.
La bottiglia d’acqua, infatti, è ritenuta fondamentale non solo per eludere la comminazione della sanzione ma per evidenziare una condotta da parte del proprietario del cane, volta inequivocabilmente
a diluire immediatamente le deiezioni liquide o lavare lo sporco eventualmente lasciato dalle deiezioni solide avendo cura che ciò non possa costituire pericolo di scivolamento per le persone.
Il cane sporca la biancheria del vicino: cosa accade al proprietario

Altro caso simile a quello summenzionato, riguarda il cane che con la propria urina sporchi la biancheria del vicino di casa.
In tal caso, la vittima di tale atto, potrà rivolgersi al giudice civile richiedendo la cessazioni delle immissioni illecite e conseguente risarcimento del danno.
La condotta del cane, in tal caso, rientra nelle immissioni che generino una situazione di intollerabilità attuale per la quale il condomino proprietario dell’animale ne risponde ex art.2043 per effetto di una condotta illecita da cui derivi un danno alla tranquillità ed alla qualità della vita quale diretta conseguenza delle esalazioni di escrementi o dell’urina dell’animale.