Superbonus 110% per ascensori: quando e come

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Come e perché l’installazione di un ascensore in condominio permette di sfruttare il Superbonus 110%. La normativa. La maggioranza richiesta in assemblea.

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Installare un ascensore in condominio, quando questo ne è privo in quanto edificio di antica costruzione, e per di più vanta numerosi piani da fare a piedi, risulta un progetto utile per migliorare la funzionalità dell’edificio.

In questo modo lo stabile diventa anche più appetibile per eventuali acquirenti o persone che intendono prendere in affitto un appartamento.

Se poi ci si aggiunge il fatto che si tratta di un sistema che rende più semplice la vita a persone anziane e con disabilità, ecco che la scelta dell’installazione diventa la cosa migliore.

Ascensore in casa: agevolazioni fiscali

L’installazione e la realizzazione di un ascensore sia in un condominio che ad uso domestico è un’opera che consente di usufruire di una serie di detrazioni fiscali. Vediamo quali sono.

Detrazione 50%

Tale agevolazione consiste in una detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto per l’installazione e relativo collaudo, da sfruttare al momento della dichiarazione dei redditi. Il vantaggio fiscale rientra all’interno dell’ampia categoria di lavori che fanno capo al Bonus Ristrutturazione.

L’importo massimo delle spese detraibili è pari a €96.000 e viene ripartita in 10 quote annue di identico importo. Inoltre, usufruendo della detrazione IRPEF del 50%, è possibile sfruttare l’IVA agevolata.

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Detrazione 19%

Per i soggetti disabili, le spese sostenute che hanno l’intento di facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione, indicati all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere detratte all’atto della dichiarazione dei redditi, con l’aliquota del 19%.

Tali soggetti devono aver ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. A differenza delle spese sanitarie, i costi sostenuti possono essere detratti integralmente, quindi senza tener conto della franchigia di 129,11 euro.

Contributo statale legge 13/89

A differenza dei precedenti, dove si parla di detrazioni, in questo caso si tratta di un contributo destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche presso immobili privati ove siano presente persone con menomazioni fisiche o limitazioni permanenti. La domanda va inviata al comune in cui si trova l’immobile nel quale si intende installare l’ascensore.

L’erogazione del contributo non è immediato ma è in base ai fondi stanziati dal comune, dando precedenza nell’assegnazione, ai soggetti a cui è stata riconosciuta invalidità totale dall’ASL di competenza.

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IVA 4%

L’IVA agevolata al 4% è consentita in caso di acquisto di ausili tecnici e informatici fondamentali ed utili per l’accompagnamento, la deambulazione ed il sollevamento dei soggetti disabili. Prima dell’acquisto, nel caso specifico prima della sua installazione, è necessario fornire all’azienda edile che provvederà all’opera i seguenti documenti:

  • prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, ove risulti la funzionalità dell’ascensore con la menomazione del soggetto
  • certificato, rilasciato dalla competente Asl, che attesti l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) ed il carattere permanente.

Ascensore: novità Superbonus 110%

L’introduzione del Superbonus 110% in relazione agli interventi su di un immobile per avere un miglioramento dell’efficienza energetica, è una delle misure più importanti in materia fiscale prese dal Governo Italiano.

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Le opere che consentono di sfruttare il massimo beneficio fiscale sono detti interventi trainanti, ovvero:

  • cappotto termico, indicato nella terminologia tecnica come superfici opache verticali, orizzontali e inclinate relative l’involucro dell’edificio, purchè con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale nelle abitazioni unifamiliari.

La novità che interessa l’installazione di ascensori e montacarichi all’interno di edifici condominiali è dettata dal fatto che a partire dal 1° gennaio 2021 sono opere ammesse al Superbonus 110% in quanto sono stati considerati strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna di persone con handicap.

La normativa è quindi rivolta a semplificare la vita quotidiana delle persone, eliminando le barriere architettoniche. L’installazione di un ascensore, perché venga così ammessa al superbonus, deve essere collegata ad almeno uno dei 3 lavori trainanti.

Ricordiamo che il Superbonus 110% può essere sfruttato in 3 modi:

  • detrazione fiscale 110% delle spese sostenute, con ripartizione in quote costanti in 5 anni
  • cessione di credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad
    altri soggetti, compresi  istituti di credito e altri intermediari finanziari, al tesso massimo del 100% dell’importo speso, a cui spetta la facoltà di
    successive cessioni, fino ad un massimo di 3 cessioni.
  • sconto in fattura fino al 100% delle spese sostenute.

Per conoscere meglio la normativa si consiglia la lettura della guida: Superbonus 110%: guida completa, chiarimenti Agenzia Entrate, novità 2022.

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Ascensore in condominio: novità per l’installazione

Ulteriore novità che semplifica di molto la possibilità di installare un ascensore in condominio è la diversa maggioranza richiesta per l’approvazione dei lavori in assemblea.

Perché il progetto, dopo essere stato presentato e discusso, venga approvato, è necessaria in assemblea condominiale la maggioranza prevista dall’art.1136, comma 2 c.c., ovvero secondo la quale risultano essere valide le deliberazioni approvate con un numero di voti pari almeno alla maggioranza degli intervenuti e che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio in millesimi.

Rimane sempre valida la possibilità per il singolo condomino (od anche di un solo gruppo di condomini) di procedere con l’installazione dell’ascensore senza passare attraverso l’assemblea. In questo caso è l’articolo 1102 c.c. a permettere a ciascun condomino di utilizzare e modificare le parti comuni, installando a sue spese, ascensori, servoscala e altri impianti simili per superare l’ostacolo delle scale da fare a piedi.