Stendere panni in condominio: quando si può fare

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Si possono stendere i panni ad asciugare in condominio? Come affrontare e risolvere un problema molto comune negli edifici italiani. La differenza fra regolamento comunale e condominiale. Consigli

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La vita condominiale a volte può rivelarsi più dura del previsto. Se vivere in una zona affollata può apportare i suoi benefici, potendo contare sull’aiuto di qualcuno con cui si è costruita una relazione piacevole, fatta di scambi di parole e di favori reciproci, proprio per semplificare la vita quotidiana, possono esserci anche dei problemi, anche semplici da risolvere con la buona volontà.

La questione è: si possono stendere i panni in condominio fuori dalle proprie finestre, senza incorrere in sanzioni e provvedimenti? Un modalità che si può attuare con l’uso di uno stendino appoggiato al davanzale oppure il classico filo di spago, presente nelle case molto antiche che vantano tuttora una struttura in ferro per appendere ad asciugare i panni al sole.

Tuttavia, il fatto che gli abiti vengano stesi ad asciugare, è indice che gli stessi siano ancora bagnati o perlomeno umidi, potrebbe comportare un fastidio per gli inquilini del piano di sotto, oltre ad un discorso sotto l’aspetto estetico.

Vediamo come si risolve la questione che a volte può rivelarsi più spinosa di quanto si immagina.

Panni stesi in condominio: cosa dice la legge italiana

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Per affrontare la tematica, andiamo a consultare il codice civile, in maniera da comprendere come ci si deve comportare, sia nel caso si intenda stendere i panni all’aperto sia che si subisca l’effetto spiacevole di vedere “piovere” dall’alto anche in una giornata di sole.

Per quanto riguarda l’esistenza di una normativa, il diritto italiano non legifera in alcun modo in maniera specifica, pertanto occorre fare riferimento ai regolamenti Comunali e Condominiali.

In merito alla tematica del decoro architettonico, la legge non prevede alcun tipo di sanzioni in caso di stenditura dei panni, poichè gli stessi sono facilmente rimovibili e non sono una struttura fissa. Il problema sorge per il fatto che l’acqua possa scolare nella proprietà del vicino di appartamento.

Il parere della Cassazione

La Cassazione  intervenuta più volte in materia, sentenziando che stendere i panni è vietato se bagna i balconi sottostanti.

Nelle diverse sentenze rese pubbliche, con il termine di stillicidio, la Corte intende la fase in cui sia le acque piovane che quelle derivanti da attività umana (quali la bagnatura delle piante o la stenditura dei panni) comportino lo sgocciolamento. A norma di legge, secondo la sentenza n. 7576/2007, lo sgocciolamento dei panni, per non comportare problemi al vicinato, deve trovare rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Lo stillicidio dunque è il concetto chiave che determina, quando indicato nel regolamento condominiale, il divieto di mettere all’aperto i panni a stendere e farlo ugualmente, permette così agli altri condomini di fare ricorso alle autorità.

Per ovviare al problema, si può richiedere di costituire una servitù ad hoc, che necessita un atto costitutivo specifico od eventualmente la stesura di un regolamento condominiale contrattuale.

Regolamento condominiale

Il primo documento da consultare è il regolamento condominiale: se indica espressamente il divieto a stendere panni, allora per l’inquilino tale operazione è assolutamente vietata.

Il divieto è legato al fatto che la stenditura dei panni in pubblico può ledere all’estetica del palazzo e dunque arrecare un danno oltre alla possibilità che le lenzuola ad esempio, data la loro lunghezza, potrebbero oscurare le finestre degli occupanti del piano inferiore.

Inoltre, lo sgocciolio, come nel caso simile derivante dall’innaffiatura delle piante, può comportare un fastidio.

Trattandosi di un documento approvato a maggioranza qualificata, il regolamento condominiale potrebbe prevedere la definizione dei modi e delle fasce orarie in cui stendere i panni al sole durante il giorno. In tal caso allora, seguendo le norme indicate nel regolamento, di cui si può richiedere espressamente copia all’amministratore, occorre comportarsi secondo quanto indicato per non incorrere in sanzioni e provvedimenti disciplinari.

Regolamento comunale

In assenza di un regolamento condominiale, fa fede il regolamento del Comune in cui si trova l’edificio.

E’ infatti possibile che venga regolamentata, mediante ordinanza del Sindaco, la possibilità di stendere i panni all’aperto, fuori dalle finestre balconi e terrazzi, in merito in particolare nel caso si trovino sulla pubblica via.

Nel regolamento comunale può così essere concessa l’esposizione in determinate ore e giorni della settimana, con norme che possono cambiare da Comune a Comune. In questo caso, la violazione della normativa comporta una sanzione di tipo amministrativo, ovvero una multa da pagare in caso di accertamento e controllo da parte della polizia urbana.

In particolare, la tematica viene affrontata nelle località di villeggiatura nei mesi estivi, quando le amministrazioni comunali hanno a cuore il decoro della città, per fare impressione con i turisti. Per cui, prima di partire per le vacanze o giunti sul luogo, informatevi sempre se nella vostra meta è prevista qualche specifica ordinanza in materia di panni stesi ad asciugare.

Stendere i panni in condominio: si o no?

In sostanza la risposta alla domanda è duplice: se i panni stesi non provocano quel fastidioso gocciolio sul pavimento o sul davanzale della finestra sottostante, rimane possibile mettere i panni a stendere, salvo divieti espressi del regolamento condominiale o comunale, nel quale venga indicato il rispetto di determinate modalità.

Se invece i panni, in quanto non strizzati, sono causa di gocciole, allora in questo caso si compie il reato di molestia, il che può comportare una sanzione a seguito della causa intentata da parte dell’inquilino del piano di sotto.

Il consiglio è dunque quello di consultare i diversi regolamenti e, se è possibile stendere i panni, farlo soltanto dopo averli ben strizzati.