Pubblicità sul tetto condominiale: chi può vietare di inserirla?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 3 minuti

La pubblicità sul tetto condominiale è sempre possibile? L’assemblea può opporsi all’installazione di pannelli pubblicitari sul lastrico solare del fabbricato? Ecco la normativa.

Pubblicità sul tetto condominiale: chi può vietarla?
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Negli edifici condominiali piuttosto estesi, spesso vi sono condomini di…”larghe vedute”,  tendenti a sfruttare al massimo il godimento del proprio immobile attraverso un possesso particolareggiato della cosa comune in grado di agevolare il miglioramento della disposizione della singola abitazione privata.

In tal caso, è possibile che un singolo condomino chieda di installare un pannello con insegna pubblicitaria sul tetto dell’edificio con l’assemblea che si oppone alla realizzazione dell’opera ritenendola lesiva del decoro e dell’estetica del fabbricato.

In particolare, nella fattispecie, il diniego è regolamentato e fondato sull’art.4 lettera b del regolamento condominiale ai sensi e per effetto del quale, occorre il preventivo assenso del condominio per ogni tipo di installazione o impianto in grado di inficiare sulla struttura dell’intero edificio.

Pubblicità sul tetto del condominio: come gestire lo spazio aereo

Pubblicità sul tetto condominiale: chi può vietarla?
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Sulla gestione dello spazio aereo comune, il Condominio può rivalersi in caso di diniego di installazione di pannelli pubblicitari, al regolamento di natura assembleare ex art.1138 c.c., il quale, deve contenere le norme di utilizzo delle cose comuni ed ad adiuvandum, il criterio di ripartizione delle spese, la tutela del decoro dell’edificio, venendo approvato dalla maggioranza dei condomini intervenuti che costituiscano 500 millesimi del valore dell’edificio.

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Altra limitazione all’istanza del singolo condomino è rappresentata dal vincolo contrattuale in grado di opporre limitazioni ai diritti sulla proprietà privata comune, sottoscritto da tutti  i condomini e trascritto nel registro pubblico immobiliare da apporre anche nei confronti dei terzi acquirenti di immobili ubicati nel medesimo edificio comune.

Secondo il Tribunale di Milano, intervenuto sulla fattispecie in esame, l’istanza del singolo condomino di poter installare un pannello pubblicitario sulla terrazza del Condominio non può essere approvata trattandosi di

una restrizione dei poteri che in astratto gli altri condomini potrebbero esercitare erga omnes e, in tal senso, si parla di “un peso” a carico del fondo servente, ovvero del bene comune costituito dalla terrazza, a esclusivo vantaggio dell’Immobile adibito ad agenzia bancaria.

Differente il caso in cui il condomino richiedente eccepisca la sentenza di diniego dell’apposizione del tabellone pubblicitario sul tetto condominiale, facendo valere la non trascrizione del regolamento condominiale contenente la clausola ostativa, che renderebbe nulla, in tal senso, la delibera assembleare di diniego di installazione.

A fronte dell’invalidità eccepita per mancata trascrizione,  della clausola del regolamento contrattuale fatta valere dal Condominio per imporre il diniego mediante delibera assembleare, è, di contro, opponibile una sentenza della Corte di Cassazione, ai sensi e per effetto della quale, il giudizio non può essere inficiato da tale vizio formale:

La questione relativa alla mancata trascrizione di una clausola del regolamento di condominio, contenente limiti alla destinazione della proprietà esclusiva, ed alla conseguente inopponibilità di tali limiti ai terzi acquirenti, non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, quanto di un’eccezione in senso lato, sicché il suo rilievo non è subordinato alla tempestiva allegazione della parte interessata, ma rimane ammissibile indipendentemente dalla maturazione delle preclusioni assertive o istruttorie (Cass. Civ. n. 6759/2018).