Permesso di costruire: cos’è, come ottenerlo, quanto costa
Permesso di costruire. Che cos’è, definizione di Concessione Edilizia. Dove si chiede. Chi può chiedere il permesso. Come ottenerlo. Documenti necessari. Tempistica, durata, trasferibilità, costo. Quali lavori si possono eseguire. Permesso in sanatoria.
Il Permesso di Costruire è l’autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale si trova l’immobile che si intende sottoporre ad interventi di manutenzione e/o ristrutturazione.
Un tempo noto con il termine di concessione edilizia, oggi il permesso di costruire è richiesto soltanto per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti o per interventi di ristrutturazione rilevante.
- Permesso di costruire: che cos’è?
- Permesso di costruire: dove si chiede
- Permesso di costruire: chi può chiederlo
- Permesso di costruire: tempistica
- Quanto costa il Permesso di Costruire?
- Permesso di costruire: quali lavori
- Permesso di costruire in sanatoria
- Permesso di costruire: perché diverso da CILA/SCIA
- Permesso di costruire e Superbonus 110%
Permesso di costruire: che cos’è?
Il permesso di costruire è la comunicazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune, a cui viene richiesta, che permette l’esecuzione di opere edilizie su di un immobile.
Il permesso viene rilasciato soltanto se l’intervento edilizio è conforme al piano regolatore urbanistico e nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria.
Permesso di costruire: dove si chiede
La richiesta del Permesso di Costruire deve essere presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune, allegando la documentazione redatta dal professionista.
Sarà compito del Comune accertare che i requisiti richiesti siano rispettati con il piano dei lavori presentato.
Permesso di costruire: chi può chiederlo
Il permesso di costruire può essere richiesto da tutti coloro che hanno la titolarità ad effettuare interventi edilizi sull’immobile, ovvero proprietario, locatario etc.
Come
La richiesta deve essere completata con un progetto edilizio redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione, in possesso di titolo ed iscritto all’Albo professionale.
Documenti
La richiesta del permesso di costruire richiede i seguenti documenti:
- attestazione del diritto ad intervenire sull’immobili (es. rogito notarile o contratti di locazione)
- elaborati del progetto
- dichiarazione del progettista abilitato che certifichi la conformità del progetto ai regolamenti esistenti in fato di piano urbanistico, norme sanitarie, etc
- calcolo del contributo da corrispondere, qualora sia dovuto
- in caso di beni sottoposti a vincoli di tutela particolari, autorizzazione preventiva dell’ente preposto
- eventuali altri documenti richiesti dal Comune, come bolli, fotocopie dei documenti d’identità, etc.
Permesso di costruire: tempistica
Entro 10 giorni dalla consegna della domanda, gli uffici comunali provvedono alla nomina di un responsabile del procedimento.
Entro 60 giorni dalla domanda, il soggetto incaricato verifica la fattibilità in corrispondenza delle norme vigenti e formula la sua risposta:
- rilascio del permesso di costruire
- rifiuto di concedere il permesso
- richiesta di integrazioni alla domanda, mediante modifiche da apportare al progetto iniziale.
In quest’ultimo caso, entro 15 giorni il richiedente deve integrare la documentazione, che viene inviata al dirigente dell’ufficio. Quest’ultimo, entro 30 giorni, dovrà formulare e comunicare il provvedimento definitivo.
La tempistica in materia è molto importante in quanto vige il principio del silenzio assenso. Trascorso il periodo indicato senza alcuna comunicazione da parte degli incaricati comunali, il Permesso di Costruire si intende rilasciato.
Durata
Il permesso di costruire non ha durata infinita. Una volta ottenuto, il richiedente ha l’obbligo di dare avvio ai lavori entro un anno dal rilascio ed entro 3 anni i lavori devono essere conclusi, pena la sua decadenza.
Nel caso sopravvengano fatti indipendenti dalla volontà del titolare del permesso, come cataclismi, terremoti, alluvioni oppure condizioni del cantiere inaspettate, il Comune può concedere una proroga della validità del permesso.
Una volta trascorso il termine, dovrà essere presentata una nuova richiesta per i lavori non eseguiti, procedendo nella stessa maniera.
Trasferibilità
Il permesso di costruire può essere trasferito agli eredi o agli acquirenti dell’immobile.
Sarà soltanto obbligatoria effettuare la voltura presso gli uffici comunali che hanno provveduto a rilasciare il permesso originale.
Quanto costa il Permesso di Costruire?
Il rilascio del permesso prevede il pagamento di oneri accessori, proporzionati alle spese di urbanizzazione e al costo delle opere edilizie previste.
Sebbene sia impossibile stabile a priori la cifra esatta, in quanto le tabelle variano da Comune a Comune, è possibile fare una stima indicativa sulla base di lavori relativi per un immobile di circa 100 mq.
Riassumendo possiamo così indicare:
- Spese per burocrazia: 1300/3000 euro
- Parcella del professionista: 8500/3000 euro
- Oneri di urbanizzazione e di costruzione : da €250 a €750 ogni 10 mq.
Permesso di costruire: quali lavori
Il permesso di costruire è obbligatorio soltanto per alcune tipologie di lavori edilizi, più precisamente:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano, a lavori ultimati, un edificio in tutto o in parte diverso da quello originario. Inoltre deve comportare una modifica alla volumetria complessiva degli edifici
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che si trovano nei centri storici delle città che prevedano mutamenti della destinazione d’uso;
- gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Permesso di costruire in sanatoria
Qualora il proprietario abbia dato inizio ai lavori senza prima chiedere il Permesso di Costruire, oppure che realizza opere non previste dal permesso richiesto, ha la possibilità di regolarizzare la situazione presentando richiesta di Permesso in sanatoria.
Tale sanatoria è consentita però soltanto nel caso il Comune non abbia proceduto a comminare sanzioni e se le opere, realizzate senza permesso, siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel territorio comunale.
Il permesso in sanatoria viene rilasciato dopo il pagamento di una cifra doppia (variabile da comune a comune) del costo del regolare permesso.
Nel caso si tratti di opere realizzate difformi dal permesso richiesto, il contributo è calcolato solo sulla parte realizzata abusivamente.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi in merito al permesso di costruire in sanatoria, trascorsi i quali la domanda è da intendersi rifiutata secondo il principio del silenzio rifiuto.
Permesso di costruire: perché diverso da CILA/SCIA
Per chi non è esperto di burocrazia e di documentazione, sentire parlare di permesso di costruire può indurlo in errore, confondendolo con altre tipologie di richieste da fare presso gli uffici comunali di competenza.
Il Permesso di costruire è infatti diverso da CILA e SCIA in quanto i lavori possono iniziare soltanto successivamente all’ottenimento del consenso. Dunque, valendo il concetto del silenzio/assenso, in caso di mancata risposta entro 60 giorni, si può procedere all’avvio dei lavori.
Per quale che riguarda CILA e SCIA, queste ultime sono soggette alla valutazione da parte delle autorità, ma questo non preclude affatto l’inizio delle opere.
Permesso di costruire e Superbonus 110%
In materia di lavori edilizi, la necessità di comprendere quali siano i permessi ed i documenti necessari per poter intervenire diventa fondamentale in un momento in cui è stato dato grande impulso ai lavori di rinnovamento delle abitazioni sotto il punto di vista del rendimento energetico.
Nel caso specifico del Superbonus 110%, poichè vi possono essere sicuramente una serie di lavori di demolizione e ricostruzione, quando questi vengono configurati come “ristrutturazione edilizia”, allora è necessario che il permesso di costruire sia titolato seguendo la normativa specifica.