Locatore asporta gli infissi di casa all’inquilino che non paga: è reato?
Se il locatore asporta gli infissi dall’immobile di un inquilino che non paga il canone di locazione, configura un reato? E’ perseguibile? Ecco cosa si verifica.

Il contratto di locazione, si sa, consente al conduttore di poter godere di un bene immobile altrui, previo pagamento e corresponsione di un canone di locazione.
A volte, tuttavia, accade che il conduttore non ottemperi al pagamento del canone mensile, costringendo il proprietario a chiedere la risoluzione del contratto ed a costringere l’inquilino a lasciare l’abitazione.
In tal caso, il locatore aziona la procedura di sfratto per morosità all’esito della quale potrà ottenere la liberazione dell’immobile.
Spesso non basta tale procedura, vedendosi costretto il proprietario di casa ad adire le vie legali per obbligare l’inquilino moroso ad abbandonare l’immobile.
Chi fa da se, fa per tre: ed allora, spesso il proprietario, può accadere che approfittando dell’assenza prolungata dal proprio bene dell’inquilino, provveda a sostituire la serratura d’ingresso impedendone il rientro ovvero disdica le utenze ad esso intestate rendendo l’immobile non più abitabile.
Cosa accade, invece, nel caso in cui il moroso rientri nell’abitazione non trovando più gli infissi smontati dal proprietario? Quest’ultimo commette un reato?
Il locatore asporta gli infissi a danno dell’inquilino: si configura un reato?
Il fatto perpetuato dal proprietario che intenda liberarsi dell’inquilino moroso può configurare il reato di furto aggravato previsto e punito dall’art.625 c.p. comma 2 aggravato dalla violenza sulle cose
Ebbene, inizialmente, il giudice di merito ha ritenuto che il comportamento addotto dal proprietario non sia tale da escludere il furto essendo il bene tutelato dal reato non solo la proprietà ma il possesso.
Va sottolineato, altresì, che il reato di furto si configura allorquando la cosa sottratta non appartenga al reo. Ma da tal punto di vista, ci si chiede se possa essere considerato bene altrui il bene immobile concesso in locazione senza la registrazione del contratto.
Secondo la Corte di Cassazione, in tal caso, il bene conferito in locazione, anche per effetto del possesso, per mancanza del contratto che legittima l’esercizio dello stesso, non può essere considerato nel corso dell’uso illegittimo del bene da parte dell’inquilino “abusivo”. un bene altrui tale da giustificare la configurazione del reato di furto da parte del proprietario che proceda a togliere gli infissi dall’immobile occupato.
Pertanto per la Suprema corte di Cassazione, l’asportazione, in genere, degli infissi da parte del proprietario, non configura il reato di furto per mancanza del presupposto essenziale del reato, rappresentato dall’altruità della res.
nell’art. 627 c.p. che punisce la sottrazione di cosa comune con una pena più lieve di quella prevista per il reato di furto di cui all’art. 624 c.p.; e sarebbe irrazionale punire con la più severa sanzione prevista da tale ultima fattispecie una condotta sicuramente meno grave, costituita dalla sottrazione compiuta da chi ha la piena proprietà della cosa.
La Corte di Cassazione, dunque, esclude che la condotta summenzionata configuri il reato di furto per mancanza di altruità della res, ma allo stesso tempo stabilisce che, caso per caso, occorra valutare la sussistenza di un altro reato in capo al proprietario, rappresentato dall’esercizio arbitrario delle proprie ragioni avente delle conseguenze di minor rilevanza penale.