Installare una pergotenda sul balcone: come fare
Per allestire una tenda sul balcone non è necessario un permesso salvo alcune eccezioni. Ecco quali sono i casi specifici.
Se per realizzare una tettoia c’è necessità di un’autorizzazione dell’Ente Comune attraverso la Scia, differente è la fattispecie relativa all’installazione di una tenda per la privacy.
Sempre più infatti, al fine di preservare la riservatezza famigliare, potendosi sdraiare in tutto relax per godersi il sole estivo anche in città od anche soltanto per leggersi un libro in santa pace senza sentirsi spiati, si è soliti acquistare una tenda, manuale od elettrica, per sistemarsi al riparo da occhi indiscreti.
La pergotenda e le sue caratteristiche peculiari
Una tenda in grado di garantire la privacy sul balcone è, generalmente, smontabile in qualsiasi momento e risulta in grado di creare uno spazio d’ombra o una copertura in caso di pioggia sul balcone di un’abitazione.
In considerazione della sua leggerezza e semplicità, è adoperata nelle abitazioni condominiali senza alcuna necessità di un permesso per l’installazione.
I casi di necessità di una licenza edilizia per la pergotenda
Tuttavia, rispetto alle regole generali di cui sopra, la necessità di un permesso edilizio sussiste allorquando si voglia installare una pergotenda di grandi dimensioni.
La concessione edilizia diventa, in tal senso, obbligatoria per non intercorrere nella contestazione di un reato di abuso edilizio.
Pergotenda: ecco le caratteristiche peculiari
La pergotenda nasce come arredo esterno ma, di poi, è divenuta necessaria per creare uno spazio d’ombra su di un balcone o riparare lo stesso dalle intemperie durante la stagione invernale, al fine di preservare l’integrità della pavimentazione oltre che di infissi e finestre, soprattutto in caso di grandine o forti nevicate.
Maneggevole ed elastica viene allestita su di una struttura retrattile a sua volta affissa su pali verticali di legno o metallo ed installata in giardini, balconi o terrazzi.
In merito ai permessi per l’installazione della pergotenda, il Consiglio di Stato (sent. n. 1777/2014) ha sancito che allorquando la struttura sia di modeste proporzioni e risulti essere rimovibile, non necessiti di alcun permesso.
Permesso di costruire per opere generanti volumetria
A differenza di quanto succitato il permesso edilizio dev’essere richiesto per quelle opere la cui realizzazione comporti un’estensione di volumetria.
Il permesso non è richiesto solo per le opere di arredo che sono valutate come tali non per il materiale adottato per l’installazione bensì in funzione delle esigenze atte a soddisfare.
In tal senso la pergotenda non necessita di alcun permesso poiché quale struttura smontabile, in termini di utilizzo, non è destinata per forza ad un uso continuativo.
Pergotende: ecco quando occorre il titolo edilizio
Per effetto di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato (Cons. St. sent. n. 1619/2016.) le pergotende sono state distinte in due tipologie.
In primo luogo può essere costituita da una struttura in alluminio sulla quale si rendono delle tende di plastica.
In tal caso la struttura non fissa e sorreggente un’opera precaria, non stabile, non necessita di permesso di costruire.
Allorquando la pergotenda sia costituita da una struttura in alluminio completata con una serie di vetri laterali che ne delimitano il perimetro è fondamentale il permesso per installazione di una nuova costruzione.
In generale, pertanto, la pergotenda quale opera non stabile non necessita di un titolo edilizio salvo che l’opera non sia realizzata con aumento di volumetria.
Pergotenda in edificio condominiale
Così come prefigurato per un’abitazione privata autonoma, le regole non cambiano per un’abitazione condominiale.
Il proprietario dell’immobile per installare una pergotenda sul proprio balcone non è tenuto a chiedere l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
In particolare, il condomino non è tenuto ad informare, preventivamente il condominio sull’installazione della stessa.
Il limite all’installazione della pergotenda è dato dalla necessità che l’operi non cagioni un danno o un procurato allarme per la stabilità dell’edificio ed alla propria estetica.