Bonus facciate al 90% a rischio: la Cassazione chiarisce quando puoi perderlo

Autore:
Erika Fameli
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Tempo di lettura: 5 minuti

Bonus facciate al 90% a rischio: una recente sentenza della Suprema Corte ha stabilito un precedente di enorme importanza, che specifica in quali casi si può perdere l’agevolazione. La pronuncia rientra nel filone dei controlli sui bonus edilizi, e chiarisce i limiti da rispettare.

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Bonus facciate al 90% a rischio: ecco quando si può perdere
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Nell’ambito del filone giurisprudenziale che negli ultimi anni ha intensificato i controlli sui bonus edilizi, la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza che fa scuola, e ha stabilito, per il bonus facciate al 90%, che il pagamento entro il 2021 non salva l’agevolazione se i lavori non erano già iniziati.

Ecco i dettagli della sentenza, e i chiarimenti forniti dalla Suprema Corte, che serviranno come base per molti altri casi simili, e che hanno come obiettivo quello di punire le frodi emerse nel settore e intrecciate con l’agevolazione.

Bonus facciate al 90%

Bonus facciate al 90% a rischio: ecco quando si può perdere
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Il bonus facciate, istituito dalla legge n.160/2019 con lo scopo di favorire il recupero e la valorizzazione estetica del patrimonio edilizio esistente, nella sua formulazione originaria consentiva di beneficiare di una detrazione del 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne di edifici situati nelle zone urbanistiche A e B o in quelle ad esse assimilabili.

In alternativa alla detrazione, si poteva anche scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura, introdotti successivamente dal decreto-legge n.34/2020. Questi strumenti però, si sono rivelati terreno fertile per frodi e truffe, che hanno portato a controlli più intensi e stringenti, che proseguono ancora oggi.

Un nodo cruciale su cui molte frodi hanno avuto luogo, riguardava la necessità di emettere e pagare le fatture relative ai lavori entro il 31 dicembre 2021. Questo adempimento, però, non è sufficiente a consolidare il diritto all’agevolazione se non è accompagnato dall’effettivo inizio dei lavori entro la stessa data. Ad affermare e chiarire definitivamente questo principio è la Corte di Cassazione che con la sentenza n.8573 del 4 marzo 2026 fissa un precedente di enorme rilievo per il settore. La Corte, infatti, ha ricordato che il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura presuppone che i lavori siano stati realmente avviati e che i costi si riferiscano a opere in concreta esecuzione.

Una sentenza che fa scuola

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Con questa sentenza, la Corte di Cassazione affronta la questione sia dal punto di vista fiscale che da quello penale. Da un lato, infatti, afferma che senza che i lavori siano partiti, il professionista non ha gli elementi su cui fondare l’attestazione di congruità delle spese né può rilasciare la documentazione che la normativa antifrode richiede, e che un pagamento anticipato da solo non è sufficiente a cristallizzare l’agevolazione fiscale che, di fatto, non ha maturato i propri presupposti.

Dall’altro, conferma il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640-bis del Codice Penale, che si configura quando viene rappresentata artificiosamente una situazione falsa per ottenere un vantaggio fiscale indebito.

La dichiarazione che certifica l’avvio dei lavori, quindi, diventa un tassello essenziale del procedimento che porta al riconoscimento del beneficio e, crearne una falsa significa falsare l’intero meccanismo agevolativo.

A questo punto, la falsa attestazione non è più solamente un’irregolarità amministrativa, ma può integrare un reato se l’obiettivo è quello di ottenere crediti fiscali inesistenti. Questa sentenza conferma la responsabilità dei tecnici e il valore delle asseverazioni. Chiarisce, infine, che le opere devono essere dimostrabili con documentazione tecnica che rispecchi fedelmente lo stato di fatto delle cose, pena la nullità dell’agevolazione e l’accusa di reato per truffa aggravata ai danni dello Stato, che può coinvolgere proprietari, condomini, imprese e professionisti.

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