Blackout elettrico: chi paga per i danni subiti?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 5 minuti

In caso di black out elettrico il conduttore è sempre responsabile di eventuali danni? Ecco cosa statuisce la Corte di Cassazione sul caso.

Blackout elettrico: il conduttore dell’immobile è responsabile dei danni eventuali?
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Il conduttore di un bene immobile è sempre responsabile dei danni cagionati da un black out elettrico quale custode dell’abitazione?

In gran parte dei casi la risposta a tale interrogativo non può che essere affermativa, in relazione alla responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia in capo al custode assunto ad unico legittimato passivo nei cui confronti far valere la pretesa risarcitoria

Il custode, in tal senso, ha quale onere della prova contraria, la dimostrazione che il fatto sia dovuto a caso fortuito e che si sarebbe ugualmente verificato indipendentemente dal proprio modus agendi.

In materia di locazione, invero, per i danni cagionati dall’uso della cosa in custodia verso terzi, la responsabilità traslata direttamente dal proprietario al conduttore poichè il primo perde, seppur temporaneamente, il potere ed il controllo sull’unità immobiliare.

Responsabilità del conduttore per danni cagionati a terzi dalla cosa in custodia: la Cassazione

La suprema corte mediante ordinanza n.100983 del 26 Aprile 2023 ha rigettato il ricorso presentato avverso la Corte d’Appello di Palermo, riformante la decisione di primo grado nel merito attraverso cui si accoglieva l’istanza di risarcimento del danno cagionato a terzi da beni in custodia ex art.2051 del c.c.

Nella fattispecie, infatti, il proprietario aveva fatto valere in giudizio azione risarcitoria da parte conduttore di un locale adibito a teatro per i danni derivanti dalla caduta del palco all’esito della quale si era generato un black out elettrico.
La Corte d’Appello rigettava la domanda risarcitoria nei confronti del proprietario del cinema, qualificato come estraneo all’evento lesivo, per effetto del contratto di locazione che aveva privato al momento del verificarsi dell’evento, il titolare dell’immobile dall’esercizio del potere sulla cosa traslato in capo al conduttore.
Avverso la decisione nel merito, il conduttore proponeva ricorso di legittimità dinnanzi alla corte di Cassazione, la quale, confermava l’applicazione della norma civile in materia di responsabilità derivante da danni cagionati da cose in custodia ex art.2051 c.c.
Il proprietario, infatti, secondo la Suprema corte è responsabile
ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della “res locata”Al contrario, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del “fatto del terzo” ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo” (ex multis Cass. sez. 3, 26 novembre 2019, n. 30729; Cass., sez. 3, 27 ottobre 2015, n. 21788).

La Corte, dunque, confermava la responsabilità per danni cagionati a terzi da cose in custodia, in capo al conduttore.
Nel caso di specie, è all’uopo necessario ricordare che, a seguito della caduta rovinosa del palco a terra, in conseguenza del black out non si erano attivate le luci d’emergenza il cui regolare funzionamento è specifico atto obbligatorio gravante in capo al conduttore, tenuto ai controlli periodici a partire dalla stipula del contratto e fino alla produzione degli effetti.

Danni cagionati da black-out: il conduttore è tenuto a risarcirli

Blackout elettrico: il conduttore dell’immobile è responsabile dei danni eventuali?

Pertanto, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale summenzionato, la responsabilità del danno provocato da cose sottoposte alla custodia, a carico di terzi, grava sul custode avente quale onere della prova contraria la sussistenza del caso fortuito.

Ai fini dell’istanza risarcitoria nei confronti del terzo, il soggetto legittimato attivo potrà esclusivamente dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra il bene in custodia ed il conseguente danno cagionato a terzi.
D’altronde, specifica la Corte di Cassazione, con il termine di custodia s’intende  una

relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass., sez. 3, 17 gennaio 2008, n. 858).

Nella fattispecie summenzionata, il black out è stato provocato per un evento imprevisto ed imprevedibile, ma al contempo, il guasto si era esteso all’impianto elettrico che doveva essere sottoposto all’attività di ordinaria amministrazione da parte del conduttore.

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Il mancato funzionamento delle luci d’emergenza, pertanto, costituisce nella fattispecie quell’elemento che elude il caso fortuito ed afferma il nesso di causalità tra la custodia del bene ed il danno cagionato a terzi, cristallizzando la responsabilità e l’obbligo conseguente di risarcimento in capo al conduttore.