Condomini, il prerequisito di accesso al Superbonus nel 2024
Il destino del Superbonus resta ancora incerto, anche se il governo non sembra per nulla intenzionato ad un eventuale prolungamento della misura al 110%. Intanto, diamo un’occhiata al prerequisito di accesso per quanto riguarda i condomini che dal 2024 potranno godere del Superbonus nella misura del 70%.

Il Superbonus continua ad essere oggetto di discussione e per diverse associazioni ed esponenti politici è necessaria una proroga per i lavori in corso. Nei condominii, in particolare, la situazione è critica in quanto i lavori rischiano di non essere terminati per l’impossibilità di pagare eventuali ulteriori percentuali dopo il 31 dicembre 2023. A lanciare l’allarme è L’Anaci, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari che chiede al governo di evitare di far pagare cifre elevate a causa delle continue modifiche della normativa.
La legge di bilancio 2023 deve offrire una soluzione a migliaia di famiglie e imprese, evitando pesanti conseguenze sociali e economiche, oltre a un enorme contenzioso per tutta la filiera delle costruzioni e dei professionisti coinvolti. Tutto questo in considerazione dell’incombente scadenza al 31 dicembre 2023 per la conclusione degli interventi sui condomìni eseguiti con il superbonus
ha dichiarato i presidente Francesco Burrelli. In attesa di una decisione definitiva da parte del Governo e del Parlamento, vediamo come cambierà il Superbonus per i condomini nel 2024 e qual è il prerequisito di accesso all’agevolazione fiscale.
Superbonus, prerequisito di accesso per i condomini: cosa cambia nel 2024

Come anticipato, a partire dall’1 gennaio 2024 l’aliquota del Superbonus subirà una riduzione significativa e passerà al 70%, per poi ridursi ulteriormente nel 2025 (65%). Ricordiamo che quando l’oggetto di riqualificazione è un edificio plurifamiliare composto da unità immobiliari di tipo residenziale e non, è importante fare attenzione ad un prerequisito che riguarda la situazione catastale e la “residenzialità” complessiva. Si tratta di un elemento essenziale che può determinare l’esclusione dall’incentivo. Ricordiamo, che sono esclude dall’applicazione del superbonus le seguenti unità immobiliari che appartengono alle categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (abitazioni in ville)
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) limitatamente a quelle non aperte al pubblico.
Inoltre, l’agevolazione fiscale si applica agli immobili di natura residenziale nel loro complesso. Rispolveriamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che ha più volte specificato che:
nel caso di edificio “residenziale nel suo complesso” – in quanto più del 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza – il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure all’imprenditore che nel condominio ha l’ufficio o il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sui propri immobili.
Invece, nel caso di un edificio “non residenziale nel suo complesso” (con superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza minore del 50 per cento), il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi “trainati” realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali degli immobili “di lusso” escluse (A/1, A/8 e A/9).
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