Superbonus

Il Superbonus, nato con aliquota 110%, è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio 34/2020, poi convertito dalla Legge 77/2020, consentendo la detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 per coloro i quali effettuano interventi ed opere edili che mirano a:

  • migliorare l’efficienza energetica
  • ridurre il rischio sismico
  • installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Rispetto alle disposizioni precedenti, il Superbonus prevede due sostanziali novità:

  1. la fruizione del bonus tramite cessione del credito d’imposta alle banche ad altri intermediari
  2. lo sconto in fattura del fornitore del bene e/o servizio

Superbonus: requisiti e interventi

Per poter usufruire del bonus, ci sono una serie di vincoli: infatti, esso verrà erogato solo se si può garantire, tramite Attestato di Prestazione Energetica, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche oppure di una sola classe che sia però la più alta possibile.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

  • cappotto termico, indicato nella terminologia tecnica come superfici opache verticali, orizzontali e inclinate relative l’involucro dell’edificio, purchè con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nei condomìni
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale nelle abitazioni unifamiliari.

Questi interventi sono detti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% (poi diventato 90% nel 2023) lo sgravio di cui possono godere gli altri interventi di riqualificazione energetica.

Superbonus: aliquote

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Diverse sono state le modifiche nel corso degli anni. Allo stato attuale, la cronologia delle aliquote del Superbonus prevede:

  • 110% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023
  • 90% per il 2023
  • 70% per il 2024
  • 65% per il 2025.

Superbonus: chi ne ha diritto?

Con il decreto Rilancio si è ampliato il numero dei beneficiari che possono usufruire del bonus. Ecco chi può ottenerlo:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
  • lavoratori autonomi e imprenditori ma solo per le operazioni che riguardano immobili della sfera privata

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Quali documenti servono?

L’iter burocratico per attivare il bonus è complesso. Ecco cosa bisogna fare:

  • ottenere il lasciapassare del condominio sulle parti in comune
  • attendere l’avvio della procedura da parte dell’agenzia delle entrate per richiedere il visto di conformità che i commercialisti e i CAF devono rilasciare per poi poter richiedere il bonus e la cessazione del credito
  • farsi rilasciare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato da un tecnico abilitato che deve verificare pre e post intervento l’effettiva miglioria
  • comunicare i dati degli interventi esclusivamente per via telematica

I tecnici abilitati devono inoltre fornire una dichiarazione in cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e della sua realizzazione. Ai fini della certificazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Tale congruità delle spese è determinata in rapporto ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome. I tecnici devono rilasciare la certificazione al termine del lavoro e per ogni stato di avanzamento.

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Superbonus: il provvedimento su cessione del credito e sconto in fattura

Le due novità del nuovo decreto Rilancio riguardano la cessazione del credito d’imposta alle banche ad altri intermediari e lo sconto in fattura da parte del fornitore del bene e/o servizio. Tali novità sono disciplinate dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2020, con il quale vengono definite le modalità per l’esercizio delle due novità.

Per usufruire dello sconto o della cessazione del credito d’imposta, gli interessati devono inviare in via telematica la propria richiesta all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo in cui avverrà la spesa.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisano che tali interessati potranno usufruire del credito di imposta solo per compensazione e sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito di imposta s’intende fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della comunicazione ma comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a cui sono avvenute le spese. La divisione delle quote annuali per usufruire del credito di imposta è la stessa utilizzata nel caso di detrazione.

Infine, il provvedimento sancisce la possibilità per cessionari e fornitori di cedere i crediti d’imposta a terze parti dal 10° giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione. I soggetti che ricevono il credito, dunque, hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

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