Danni provocati dai balconi: chi è tenuto a pagare il risarcimento?
Se un balcone dell’appartamento di un Condomino, complice delle infiltrazioni, cagiona danni all’unità sottostante, chi è tenuto a risarcire?

Il balcone di un’abitazione apposta in un edificio condominiale può essere oggetto di diatribe tra i singoli condomini.
Spesso le infiltrazioni d’acqua provenienti da alcune parti dello stesso, può recare danni all’immobile sottostante.
In tal caso occorre comprendere chi è tenuto a risarcire i danni derivanti e provocati da infiltrazioni d’acqua derivanti da un balcone di un immobile apposto in edificio condominiale
In tal caso, la responsabilità grava in capo al condominio o al singolo condomino a seconda della parte del balcone in cui si sia generata l’infiltrazione d’acqua.
Generalmente, la legge ritiene che per i danni da infiltrazione d’acqua debbano essere risarciti dal proprietario del piano superiore con relativa spesa da sostenere per il ripristino dello status quo.
Balcone condominiale: quali sono le parti comuni e quelle private?
Le parti di un balcone sono generalmente tre:
- la soletta che rappresenta il cosiddetto piano destinato al calpestio, collocata al di sotto della pavimentazione
- il parapetto che delimita il balcone onde evitare che una persona si sporga sul piano rialzato e cada nel vuoto
- il frontalino ovvero una parte della ringhiera fatta di calce o marmo che circonda il balcone.
Ritornando alla domanda inizialmente apposta, per la ristrutturazione e le spese di manutenzione del frontalino o sotto balcone, quest’ultime devono essere divise tra il proprietario del piano inferiore e quello superiore.
Generalmente dal primo sono dovute le spese per la tinteggiatura, al secondo quelle per la pavimentazione.
Per quanto attiene, di contro, i balconi cosiddetti aggettanti, rientrano nella proprietà esclusiva dell’appartamenti da cui si prolungano. Per la manutenzione di quest’ultimi, le spese gravano sul condominio e non in capo ai singoli proprietari
In caso di infiltrazione d’acqua proveniente dal balcone superiore, i danni a carico del proprietario del bene sottostante, saranno risarciti dal titolare dell’immobile apposto sul piano superiore in favore del proprietario dell’immobile sottostante.
In caso di caduta di calcinacci dal balcone di un Condominio, cagionanti danni all’autovettura apposta e parcheggiata in corrispondenza dello stesso, se la caduta deriva dalle parti comuni ovvero dal frontale del balcone, spetterà al Condominio risarcire il danno al terzo interessato.
Se, di contro, i calcinacci cadono dalla parte del balcone che fa da copertura per il piano sottostante, le responsabilità sono a carico del proprietario dell’immobile inferiore per il quale il balcone funge da tetto.
