Nel bilancio condominiale possono essere incluse le morosità precedenti?
In un Condominio i singoli condomini sono tenuti a partecipare, pro quota, a contribuire alle singole spese di gestione delle parti comuni dell’edificio comune. Per quanto concerne i morosi, è possibile far confluire i debiti nel bilancio relativo alle successive gestioni conto-economiche condominiali?

Il Condominio obbliga i singoli condomini, pro quota, a partecipare alle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione atte ad assicurare il decoro e la stabilità dell’edificio comune.
Ebbene, cosa accade allorquando, complice la presenza di condomini morosi, si renda necessario trascinare i debiti delle precedenti gestioni conto economiche nei bilanci successivi?
Le passività precedenti, dunque, devono ob torto collo entrare a far parte del bilancio relativo agli anni successivi di gestione sulla scorta della relazione di continuità sui dati del consuntivo concernente l’anno precedente.
Tale vincolo di continuità assicura all’amministratore, rappresentante del Condominio, di poter ottenere per le annualità precedenti, il decreto ingiuntivo quale provvedimento giudiziario volto al prelievo coattivo sulla scorta del rendiconto di gestione di un determinato anno già approvato dall’assemblea.
I debiti dei morosi trasportati nel bilancio successivo: è possibile?

Sulla scorta di quanto testè affermato, in merito al rendiconto dell’anno 2014, approvato nell’anno 2013, è possibile riportare i crediti vantati verso un determinato condomino moroso nell’anno 2014 ed anche per quelli immediatamente precedenti.
L’amministratore sulle mensilità insolute del passato, attraverso il rendiconto che ne costituisce prova scritta, può procedere direttamente mediante la richiesta di un decreto ingiuntivo sia per le quote del 2014 che per quelle relative agli anni precedenti.
Decreto ingiuntivo per debiti condominiali pregressi, riportati nei bilanci successivi: cosa dice la Cassazione
Sul punto, invero, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito con apposita sentenza (n.3847/2021), che il decreto ingiuntivo possa essere lo strumento idoneo per il recupero delle morosità riportate nel bilancio consuntivo degli anni successivi, purchè ci siano determinate premesse:
- sussistenza della delibera assembleare di approvazione del rendiconto avente ad oggetto la prova del credito concernenti quote arretrate per il cui recupero si attiva la procedura del decreto ingiuntivo
- la necessità, da parte dei condomini dissenzienti, di poter impugnare la richiesta di decreto ingiuntivo per motivi di legittimità
- L’irrilevanza, alla base della motivazione dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio condominiale, dell’assenza del condomino alla richiesta di decreto ingiuntivo per il recupero coattivo del credito nei propri confronti.
- La vincolatività delle delibere assembleari per tutti i condomini, alla stregua di quelle avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto annuale.