Vietato l’ingresso in casa tua: per la legge, questi sono i casi

Autore:
Erika Fameli
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Vietato l’ingresso in casa tua: una recente sentenza del Tribunale di Genova chiarisce quando un proprietario non può avere libero accesso alla propria abitazione mentre lo stabile è oggetto di ristrutturazioni massive. Ecco cosa dice la legge a riguardo, e perchè l’accesso è vietato.

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Vietato l’ingresso in casa tua: ecco quando per la legge
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Quando un condominio è in fase di ristrutturazione, può capitare che, per portare avanti le lavorazioni, sia necessario intervenire dall’interno delle singole abitazioni.

Questo può verificarsi se si devono fare lavori rilevanti come il rifacimento delle facciate, il consolidamento strutturale dell’edificio, la messa in sicurezza dei pilastri o la manutenzione dei solai. Quali sono però, i diritti del proprietario rispetto all’accesso al proprio immobile durante lo svolgimento dei lavori?

La questione è piuttosto delicata, e ha fatto nascere un contenzioso tra una condòmina di Genova e lo stabile in cui vive. Il caso, arrivato davanti al Tribunale di Genova, ha portato ad una sentenza (21 gennaio 2026) che ha chiarito diversi punti al riguardo, e che ha sottolineato la necessità di trovare un equilibrio tra:

  • il diritto di proprietà,
  • l’interesse collettivo del condominio,
  • le norme sulla sicurezza nei cantieri.

Vietato l’ingresso in casa tua

Vietato l’ingresso in casa tua: ecco quando per la legge
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Il caso di Genova riguarda una proprietaria che ha formalmente consegnato il suo immobile per permettere lo svolgimento dei lavori, ai fini della ristrutturazione dello stabile.

Durante gli interventi però, la signora entrava in casa e interrompeva le lavorazioni, chiedendo anche sistemazioni interne che non avevano nulla a che fare con il capitolato. Il Tribunale di Genova ha dato quindi ragione al condominio, che l’aveva interdetta dall’entrare in casa durante il periodo della ristrutturazione, con una sentenza che ha chiarito i confini sottili che dividono la sicurezza sui cantieri e il diritto di proprietà.

In base alla legislazione (art. 843 del Codice Civile), infatti, quando i lavori allo stabile richiedono l’accesso ad un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, i proprietari devono permettere l’ingresso degli operai. Inoltre, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) vieta l’ingresso in cantiere agli estranei alle lavorazioni e, di conseguenza, anche al proprietario di casa, poichè questi può creare rischi o interferenze operative. In poche parole, quindi, il proprietario è interdetto dal libero accesso fintanto che le lavorazioni sono in corso. In ogni caso, comunque, l’esclusione dall’accesso deve essere temporanea, motivata e proporzionata.

Diritto di proprietà e sicurezza

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Dalla sentenza del Tribunale di Genova si evince che una volta allestito il cantiere, la sicurezza prevale sul diritto di accesso del proprietario, anche qualora i lavori si svolgessero nella sua abitazione. La presenza costante della signora, infatti, ha rallentato i lavori e messo a rischio la sua stessa sicurezza, oltre che quella degli operai e il buon fine della lavorazione.

Il Tribunale, però, sottolinea contestualmente anche quali sono i diritti e le tutele per i proprietari che consegnano formalmente il proprio immobile ai fini di una ristrutturazione condominiale. In particolare, il proprietario gode del diritto di controllo sui lavori, per il quale può rivolgersi al direttore dei lavori o ad un tecnico di fiducia, e comunque sempre dopo la sospensione delle lavorazioni e senza interferire con il loro svolgimento.

Tirando le somme, quindi, il proprietario non può entrare quando vuole, fare contestazioni o richieste non autorizzate. Il divieto perdura fintanto che i lavori sono in corso e, comunque, finchè sussitono rischi per la sicurezza o quando la presenza del proprietario ostacola o rallenta le lavorazioni. Ad ogni modo, i lavori devono comunque seguire le regole standard per non arrecare danno agli altri condòmini e allo stabile in generale.

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