VEPA in balcone: cosa dice la normativa aggiornata
Le VEPA in balcone sono uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni. Chi decide di installarle sul proprio terrazzo, infatti, non sa mai come muoversi e, soprattutto, se per i lavori serve ottenere permessi speciali oppure si possono far rientrare nell’edilizia libera. Ecco cosa dice la normativa aggiornata, dopo il Decreto Salva Casa e il Decreto Aiuti-bis.
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Quando in Italia si parla di vetrate panoramiche amovibili, le cosiddette VEPA, si cammina sempre su un terreno sdrucciolevole. La confusione nasce dal fatto che, fino ad ora, questo tipo di vetrata rientrava in un vuoto sia giurisprudenziale che amministrativo, e ogni Comune gestiva la materia come meglio credeva.
Da una parte c’erano, i Comuni che richiedevano un titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento, in forza dell’aumento volumetrico dell’immobile che l’installazione delle VEPA comporta.
Dall’altra, invece, stavano quelli che consideravano le vetrate panoramiche come semplici elementi accessori e che, pertanto, non imponevano il rilascio di alcun titolo edilizio. Oggi però, dopo il Decreto Salva Casa e il Decreto Aiuti-bis, finalmente si ha una normativa specifica, che inserisce le VEPA tra gli interventi che rientrano nell’edilizia libera. Ecco, quindi, cosa si può e non si può fare secondo la normativa italiana.
VEPA in balcone

Il mutamento normativo che fa rientrare le VEPA nel raggio d’azione dell’edilizia libera,è avvenuto con il Decreto Legge n.115 del 9 agosto 2022 (Decreto Aiuti-bis), convertito poi nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022. In particolare, le VEPA vengono ricondotte all’edilizia libera di cui si parla nell’articolo 6, comma 1, lett. b-bis, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), e viene fatta chiarezza una volta per tutte su come gestire, sia a livello normativo che amministrativo, questo tipo di vetrata. La definizione che viene data è la seguente:
“Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) sono un particolare tipo di chiusura totalmente trasparente che si applica su balconi, logge o terrazzi per migliorarne le condizioni di fruibilità, senza determinare un vero e proprio ampliamento di superficie utile”.
Per rientrare in questa categorizzazione, le VEPA necessitano di caratteristiche specifiche:
- sistemi di chiusura verticali in vetro trasparente, amovibili e scorrevoli;
- posizione su logge, balconi, porticati o terrazzi;
- destinazione d’uso per la protezione dagli agenti atmosferici e il miglioramento dell’efficienza energetica acustica, o per limitare l’ingresso di polveri e pioggia;
- non rappresentare un aumento volumetrico né creare un nuovo vano stabilmente chiuso e abitabile;
- non alterare in modo permanente la sagoma o la destinazione d’uso degli spazi.
Salva Casa e Aiuti-bis

Oltre al Decreto Aiuti-bis, a rappresentare un riferimento normativo importante in materia di VEPA è il Decreto Salva Casa, che ha integrato l’arti. 6 del Testo Unico dell’Edilizia con una precisazione:
“che gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezioni degli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni energetiche, di microaerazione e salubrità dei vani, purchè le opere non determinino la creazione di un nuovo volume chiuso stabilmente e non comportino il mutamento della destinazione d’uso né l’aumento della superficie utile; resta fermo il rispetto della disciplina dei beni culturali e paesaggistici e delle normative di settore; l’installazione deve garantire il decoroso aspetto dell’edificio anche sotto il profilo del decoro architettonico”.
Il tutto, quindi, va subordinato alle prescrizioni dei piani urbanistici comunali, eventuali vincoli storici e paesaggistici e al regolamento di condominio, che può anche prevedere il divieto assoluto di installazione.