Uno dei coniugi vende casa senza il consenso dell’altro: cosa accade?
Cosa si verifica quando uno dei coniugi concluda la vendita di un bene senza il consenso dell’altro coniuge, che contemporaneamente si oppone alla cessione dello stesso?
Quando due coniugi vantino in regime di comproprietà, il proprio diritto reale su un medesimo bene immobile, cosa accade se uno dei due decide di procedere alla vendita a terzi della casa senza il consenso dell’altro?
In questo caso, la vendita può produrre effetti traslativi del diritto reale?
In particolare, si può obbligare la parte che dissenta dalla vendita, a sottoscrivere ugualmente l’atto di cessione?
Comunione dei beni tra coniugi: la disciplina
Nel caso summenzionato occorre definire se i coniugi siano in regime di comunione legale o in regime di separazione.
In tal caso, se il bene è stato acquistato dai due coniugi in regime di comunione, è necessario il consenso di entrambi per produrre gli effetti traslativi del diritto reale sul bene immobile in favore di terzi.
Quando, invece, i coniugi operino in regime di separazione, il bene acquistato dopo il matrimonio entra a far parte del patrimonio del solo coniuge acquirente, che potrà dunque procedere alla vendita dello stesso senza il consenso dell’altro coniuge.
Vendita di un immobile senza il consenso dell’altro coniuge: le conseguenze
Attenendoci all’interrogativo supposto, è lecito affermare che in caso di comunione di beni, il coniuge che proceda alla vendita dell’immobile senza il consenso dell’altro, porrà in essere un atto nullo e privo di effetti.
Tuttavia, è possibile che il coniuge che intenda far valere l’effetto traslativo dell’atto di vendita, decida di adire le vie legali per ottenere una sentenza del giudice competente in suo favore.
Nelle more, il coniuge che intenda ottenere la vendita del bene in regime di comunione del bene, senza autorizzazione dell’altro coniuge comproprietario dello stesso, dovrà dimostrare in giudizio che l’alienazione dell’immobile in comune sia l’unico modo per migliorare le sorti della famiglia, la quale, potrebbe dalla cessione ricavare dei vantaggi economici cospicui al fine di provvedere al sostenimento delle spese sanitarie.
Eccezion fatta per i casi di stretta necessità, tuttavia, è necessario affermare che difficilmente, la pretesa del coniuge, di ottenere in giudizio una sentenza che obblighi l’altro comproprietario ad offrire il consenso per la vendita dell’immobile in comunione, possa essere soddisfatta dall’autorità giudiziaria adita.