Una norma destinata a cambiare radicalmente il settore edilizio
Sono molteplici le novità del Nuovo Decreto Requisiti Minimi, che entrerà in vigore il 3 giugno 2026 e che cambierà radicalmente l’intero settore edilizio e immobiliare. Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre, introduce novità sull’efficienza energetica e cambia parecchie carte in tavola.
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Il DM 28 ottobre 2025, conosciuto come Nuovo Decreto Requisiti Minimi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 dicembre ed entrerà in vigore, come da prassi, 180 giorni dopo, ossia il 3 giugno 2026.
Si tratta di un provvedimento che modifica il Decreto 26 giugno 2015 e intende armonizzare le politiche energetiche europee, aggiornando i requisiti minimi di efficienza energetica richiesti per gli edifici sia pubblici che privati, sia residenziali che non, sia nuove costruzioni che edifici esistenti. Inoltre, il Nuovo Decreto interviene anche sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche.
Ecco tutte le novità del Nuovo Decreto Requisiti Minimi, quali immobili riguardano e come cambieranno le cose a partire dal 3 giugno 2026.
I cambiamenti più importanti

Il DM 28 ottobre 2025 apporta numerose modifiche al Decreto 26 giugno 2015, in particolare sostituendo gli Allegati 1 e 2 con nuove regole operative sia sui Requisiti Minimi che sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche.
Il Nuovo DM stabilisce l’utilizzo obbligatorio delle superfici lorde come base per tutti i calcoli energetici degli edifici e aggiorna le verifiche sulla trasmittanza termica per le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche.
Inoltre, semplifica le verifiche sul coefficiente medio globale di scambio termico dell’involucro (parametro H’t), per gli edifici con ampie superfici vetrate, eliminando la sua verifica nelle ristrutturazioni di secondo livello e adattando i limiti in base alla percentuale di vetrate e alla zona climatica per le ristrutturazioni di primo livello.
Un’altra novità riguarda l’introduzione della definizione di nuova costruzione per gli interventi di recupero dei volumi non climatizzati, se il volume aggiunto supera il 15% del totale o i 500 metri cubi.
Ancora, il DM introduce la semplificazione degli obblighi di relazione tecnica nel caso di cambio di caldaia tradizionale a gas con una a condensazione a gas e per la sostituzione dei serramenti nell’ambito di riqualificazioni energetiche. Inoltre, entrano a tutti gli effetti di legge nel perimetro dell’efficienza energetica anche gli elementi di sicurezza, comfort e salubrità, rafforzando anche le prescrizioni relative agli impianti.
Le novità del Nuovo Decreto Requisiti Minimi

Il Decreto 26 giugno 2015 finora ha disciplinato i criteri generali, la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi ma, come si evince dalle numerose novità, tantissime cose cambieranno nel prossimo futuro. Gli interessati saranno non solo gli addetti ai lavori, ma anche i proprietari. Il DM 28 ottobre 2025, infatti, introduce modifiche che rendono strutturale la presenza nei progetti edilizi di fattori come:
- l’efficienza energetica,
- la salubrità degli ambienti interni,
- le fonti rinnovabili,
- la digitalizzazione,
- la sicurezza,
- la mobilità elettrica.
Tra le più importanti, infatti, figura quella dei ponti termici, che devono ora rientrare nell’edificio di riferimento, per evitare valutazioni imprecise. Questo influisce notevolmente sull’APE, in quanto va a modificare la scala tra le classi, determinando un potenziale cambiamento di classe energetica dell’immobile.
Infine, diventa obbligatorio installare infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni importanti e in edifici esistenti di carattere non residenziale provvisti di posti auto.