Spese condominiali pagate in ritardo: cosa accade?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa si verifica allorquando vengano corrisposte, in ritardo, le spese condominiali? E’ possibile applicare gli interessi moratori nei confronti dei condomini risultanti essere insolventi?

Spese condominiali pagate in ritardo: cosa accade?
Autore: nattanan23 / Pixabay

Le spese condominiali devono, pro quota, essere versate mensilmente da ciascun condominio, costituendo la base economica principale per ovviare alle necessità delle parti comuni dell’edificio.

Tra gli obblighi principali in capo ad ogni condomino, infatti, sussiste quello di provvedere al pagamento mensile delle quote condominiali nelle scadenze prefissate e secondo la ripartizione in forza delle tabelle millesimali.

Ex art.1130 c.c. spetta all’amministratore procedere alla riscossione di quanto dovuto da ogni singolo condomino.

Tali spese, infatti, costituiscono un serbatoio a cui attingere per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o per l’esercizio dei servizi comuni.

In tal senso, ci si chiede, cosa accada nel caso in cui alcuni condomini non provvedano a pagare le rate condominiali.

Morosità dei condomini per il pagamento delle spese condominiali: cosa accade?

Spese condominiali pagate in ritardo: cosa accade?
Autore: paulsteuber / Pixabay

Nei confronti dei condomini morosi, per il ritardo nel pagamento delle spese condominiali, si applicano gli interessi legali che sorgono di diritto a partire dalla scadenza del credito. Ex art.1284 c.c., saranno applicati gli interessi previsti annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (0,1 % fino al 31.12.2017, 0,3% dal 1° Gennaio 2018)

Per quanto, concerne, invece, gli interessi moratori, la Corte di Cassazione con sentenza n.10196 del 2013, ha statuito che è da considerare nulla:

la delibera assembleare a maggioranza dei condomini, in forza della quale, sono costituiti gli interessi moratori a carico dei condomini ritardatari nel pagamento delle rate condominiali. Tale pronuncia è dovuta alla constatazione di diritto dell’assenza di poteri assembleari atti a sanzionare i condomini morosi. Tale tipo di potere potrà essere conferito all’assemblea solo in forza di una delibera assunta all’unanimità. In tutti gli altri casi, le delibere adottate dall’assemblea e costitutive in capo alla stessa di poteri sanzionatori per i condomini morosi, saranno da considerarsi nulle e, come tali, prive di effetti.

La nullità della deliberà sarà fatta valere dal condomino che ne abbia interesse, entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento.

Indennità di mora: vige lo stesso principio per il conferimento dei poteri sanzionatori

Il medesimo criterio summenzionato vige per le eventuali penali che l’assemblea intenda adottare nei confronti dei condomini per il ritardo degli oneri condominiali.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito (sentenza n.10929 del 2011) che, eventuali penali possano essere comminate nei confronti del singolo condomino inadempiente al pagamento delle rate ove tale peculiarità sia prevista, espressamente, dal regolamento condominiale e se la relativa clausola sia stata, preventivamente, approvata all’unanimità dall’assemblea.

Di fatto, tale statuizione ha ragione d’essere nell’assoluta insussistenza in capo all’assemblea, salvo i casi succitati, del potere di procedere ad emettere sanzioni o penali in capo ai condomini morosi.

Pertanto, sulla scorta di quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la delibera assembleare che abbia ad oggetto l’applicazione di penali nei confronti del condomino o dei condomini  morosi, approvata con la sola maggioranza dei condomini, risulterà essere nulla ed annullabile ovvero impugnabile dal condomino interessato dal provvedimento in ogni momento.