Rischio amianto in condominio: cosa deve fare l’amministratore?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 5 minuti

Qualora in un Condominio sia presente del materiale altamente tossico e lesivo della salute pubblica, quali sono gli obblighi sussistenti in campo all’amministratore?

Rischio amianto in Condominio: ecco cosa deve fare l’amministratore
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L’amianto e tutte le altre sostanze tossiche, altamente lesive della salute pubblica, rientra tra quei materiali di costruzione di un edificio che va sempre sottoposto a monitoraggio e controllo per una corretta valutazione del rischio ed, eventuale, oblazione.

La normativa in vigore è rappresentata dal D.M. del 1994, la quale, invero, non fa riferimento ad una bonifica “a prescindere”, ma comporta la sussistenza e presenza in parti dell’edificio, di materiali cancerogeni quali l’amianto con conseguente obbligo di valutazione del rischio e delle conseguenti azioni da porre in essere.

La presenza di amianto in un edificio, dunque, di per sè non costituisce affatto un elemento pericoloso comportante l’obbligo di bonifica.

La pericolosità della presenza di tale materiale dipende dall’eventuale rilascio da parte dello stesso di fibre aerodisperse nell’ambiente costituenti il reale rischio di salute a danno degli occupanti dell’edificio e dell’ambiente circostante.

Pertanto, alla presenza di tali materiali di costruzione, la legge non sempre obbliga l’eliminazione, ma il controllo e la valutazione del rischio.

Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994 , individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio è sempre necessario (oltreché obbligatorio) al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.

La normativa di riferimento infatti non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere”, ma prevede, constatata l’effettiva presenza di amianto, la necessità  di provvedere ad una valutazione del  rischio e individuare in base agli esiti  le azioni possibili.  L’obbligo di bonificare scaturisce esclusivamente dalla pericolosità dei manufatti in cemento amianto (MCA) e non dalla mera presenza nella struttura. Tale pericolosità dipende dall’eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupanti e per l’eventuale degrado ambientale connesso con la dispersione di fibre. E’ per questo che la legge non richiede necessariamente la bonifica ma impone ai proprietari e agli Amministratori dei Condomini  la valutazione del possibile rischio con la conseguente individuazione degli interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute.

Amianto in un edificio: dove potrebbe essere stato usato

Le parti in amianto utilizzate per l’edificazione di un immobile, potrebbero trovarsi nelle seguenti parti strutturali:

  • piastrelle per pavimenti
  • lastre ondulate o piane
  • serbatoi, cassoni per l’acqua
  • tubazioni
  • canne fumarie
  • gronde.

La responsabilità per il controllo e la valutazione del rischio amianto in un condominio è in capo all’amministratore della proprietà o al datore di lavoro in un’azienda privata.

L’ispezione valutativa del rischio derivante dalla presenza dell’amianto nelle parti di edificazione di un immobile condominiale sono a carico dell’amministratore sulla scorta di quanto prefigurato dal titolo IV del D.lgs 81/2008

Nelle aziende di lavoro, come summenzionato, l’incarico è in capo al datore di lavoro.

L’amministratore, in particolare, ha l’obbligo di:

  • Censire e mappare ovvero individuare le parti in amianto all’interno dell’edificio
  • valutare il rischio in capo ai condomini
  • attuare tutti gli obblighi previsti dalla legge.
  • Mappare o censire per individuare la presenza di (MCA) all’interno di uno stabile significa acquisire contezza del luogo in cui si opera e mettere in atto tutte le tecniche richieste per la gestione del rischio connesso.

A seguito del censimento, riscontrata la presenza di amianto, è doveroso procedere al prelievo di campioni di materiale ovvero:

  • Verifica di tutta la documentazione necessaria sui materiali edilizi impiegati.
  • Accertamento dei materiali friabili contenenti tracce di amianto
  • Verifica stato di conservazione materiale friabili per stabilire la sussistenza eventuale del rilascio da parte degli stessi di fibre nell’ambiente
  • Prelievo di campioni di materiali friabili sospetti ed analisi corrispondente presso appositi laboratori attrezzati
  • Registrazione delle operazioni eseguite in schede a da archiviare e rilasciare ai responsabili dell’edificio comune.

Al momento del prelievo, il personale addetto, dovrà in corso di ispezione procedere:

  • Al rintraccio di siti verosimilmente strutturati con impiego di materiale friabile
  • Riconoscimento del materiale impiegato
  • Valutazione dell’integrità dei materiali presenti
  • Valutazione di eventuale friabilità del materiale impiegato.

Obbligo di valutazione del rischio a seguito di ispezione

Dopo aver concluso la fase ispettiva si passa alla valutazione del rischio a carico degli occupanti dell’edificio o dei lavoratori impiegati in un’azienda privata ove siano stati rilevate tracce di amianto nella composizione del materiale edilizio.

La valutazione del rischio, in tal caso, sulla presenza di amianto accertata, è data dalla determinazione dello stato di degrado del manufatto analizzato e le successive indicazioni degli atti da porre in essere per evitare che il pericolo del danno alla salute si materializzi.

Tale valutazione è effettuata mediante:

  • Esame delle condizioni di installazione del materiale contenente amianto
  • Valutazione della quantità della presenza di fibre aerodisperse di amianto effettuata ogni qualvolta si presentino situazioni di difficile classificazione del materiale mediante l’utilizzo di sofisticati strumenti ispettivi.