Tetto condominiale in Eternit: cosa fare?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

L’eternit quale sostanza cancerogena dev’essere eliminata e smaltita in quanto rifiuto pericoloso per la salute degli inquilini e non solo. Cosa fare quando il tetto condominiale sia stato realizzato in Eternit? Come procedere.

Eternit

L’Eternit è stata la causa della proliferazione di tumori di vario tipo e della morte conseguenziale di tante persone, costrette senza saperlo, a respirare l’aria viziata da una sostanza nociva.

Trattasi di un materiale avente natura fibrosa e ricavato dal gruppo dei silicati.

Per le proprie caratteristiche peculiari, l‘Eternit è resistente al fuoco, s’installa a basso prezzo ed in Italia fino a poco tempo fa, veniva usato per allestire gran parte dei tetti e delle coperture dei singoli edifici.

L’Eternit viene usato spesso per la realizzazione della rete fognaria, caloriferi e caldaie o per i mezzi di trasporto.

Cosa accade allorquando è utilizzato per la copertura degli edifici condominiali? Andiamo a scoprire la normativa in vigore.

Eternit e l’obbligo di rimozione: cosa prevede la legge

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Il divieto d’uso di Eternit è stato imposto dal legislatore con apposta legge del 1992 n.257,  al fine di evitarne la commercializzazione, esportazione ed importazione.

Eternit in Condominio: gli obblighi in capo all’amministratore

L’amministratore ha il compito di provvedere alla mappatura di tutti i manufatti in amianto presenti nelle parti comuni di un Condominio.

Avendo tale obbligo sul proprio capo, è tenuto anche a nominare un professionista in grado di compilare la scheda specifica di analisi del materiale cancerogeno e dell’eventuale presenza in termini residuali nell’edificio.

Tracce di amianto rilevate in Condominio: cosa succede?

Allorquando le ricerche sui componenti dell’edificio rilevino tracce di eternit in forma compatta, l’amministratore non è tenuto a comunicarlo ai condomini ma è obbligato a far eseguire dei controlli periodici se il materiale si presenta compatto e, dunque, non pericoloso per la salute.

Tale obbligo è tassativo data la cancerogenicità dell’eternit con il passare del tempo e la conseguente usura: urgono in tal senso dei controlli periodici per attestare lo stato dei luoghi.

Diverso è il caso del rilievo nell’edificio condominiale di manufatti in amianto di matrice friabile da cui possono staccarsi delle polveri sottili, diffondendosi pericolosamente nell’ambiente.

L’Amministratore deve comunicare, nel caso di specie, all’Asl di competenza la presenza di tale materiale in condominio

L’omessa comunicazione determina la comminazione di una sanzione dai 2.500 ai 5.000 euro.

Rimozione eternit: come si procede?

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Al fine di rimuovere l’Eternit è opportuno affidarsi a delle ditte specializzate, appositamente iscritte all‘albo nazionale dei Gestori Ambientali-categoria 10.

L’amministratore chiederà l’autorizzazione all’Asl competente al fine di provvedere alla rimozione del materiale cancerogeno.

A seguito della rimozione, la ditta incaricata e professionalmente idonea- per mezzi e qualifiche certificate- dovrà provvedere ad impacchettare il materiale pericoloso ed a smistarlo quale rifiuto speciale presso le apposite discariche indicate dalla legge.

Asl informata della presenza di Eternit: i provvedimenti

Ricevuta comunicazione dall’amministratore di Condominio, della presenza di Eternit, non compatto, ma in presenza friabile, l’ASl provvederà:

  • Censire l’immobile fra quelli in cui risulta essere presente l’Eternit
  • Rilevare ed analizzare le parti di eternit presenti in edificio e valutare se sia possibile procedere al fissaggio.
  • Disporre rimozione dell’Eternit con costi a carico del condominio

Rifiuto di singoli condomini di procedere alla rimozione: cosa accade?

Nel caso in cui , a seguito di accertamento dell’ASl, alcuni condomini non vogliano procedere ad eliminare l’Eternit presente sul tetto o rifiutassero di approvare la delibera di attribuzione dei lavori con quest’ultima non in grado di raggiungere il quorum deliberativo, il singolo condomino ex art.1134 c.c. potrà agire per far eseguire i lavori sulla parte comune, quali urgenti, salvo poi richiedere il rimborso pro quota agli altri condomini.