Revoca della donazione: c’è un caso in cui si può tornare indietro ma pochi lo sanno
La materia della revoca della donazione rimane una tematica in primo piano nella legislazione moderna, soprattutto in seguito alla riforma della donazione. Ecco quali sono i casi che permettono ad un donante di fare marcia indietro sulla donazione effettuata, e quali sono le conseguenze per il donatario.
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La recente riforma delle donazioni ha cambiato parecchie carte in tavola, portando una tutela maggiore a chi acquista una casa ricevuta in donazione, ma senza dimenticare la legittima degli eredi.
Nel caso in cui un donatario venda una casa ricevuta in donazione, che però lede la legittima degli eredi, questi non possono più pretendere la restituzione del bene da chi l’ha acquistato, ma possono rifarsi sul donatario, il quale deve corrispondere loro una somma in denaro equivalente alla lesione. La riforma però, non ha cambiato i motivi che possono far fare marcia indietro su una donazione.
La normativa infatti, prevede diversi casi in cui il donante può richiedere la revoca della donazione, a patto di rispettare i requisiti necessari. Ecco quali sono questi casi, legati tutti al concetto di ingratitudine, e quali sono le conseguenze per il donante che subisce la revoca.
Revoca della donazione

Una donazione non è per sempre, per quanto si possa pensare il contrario. Quando un donatario riceve un immobile in donazione, per lui scattano in automatico degli obblighi sia giudiziari che morali nei confronti del donante. Questo vuol dire che, se non rispetta determinate regole, il donatario può andare incontro alla revoca della donazione e restituire il bene, ma non solo. Ma andiamo con ordine. L’articolo 801 del Codice Civile tratta la materia dell’ingratitudine nella donazione e prevede che, se il donatario si dimostra ingrato nei confronti del donante, questi può richiedere la revoca. Il presupposto, ovviamente, è che il donatario si sia macchiato di comportamenti particolarmente gravi, e non di semplici bisticci o tensioni familiari.
In particolare, l’ingratitudine si deve dimostrare in modo manifesto e reiterato, ma anche in modo pubblico. A sottolineare i parametri che definiscono l’ingratitudine è intervenuta anche la Cassazione, che ha stabilito che questa, ai fini della revoca, deve essere:
- tale da ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante,
- manifestata esteriormente e pubblicamente,
- evidente anche a persone esterne alla famiglia.
Conseguenze e rischi per il donatario

Nell’articolo 801 del Codice Civile si trovano anche altri motivi validi per chiedere la revoca di una donazione. In primis vi è il grave pregiudizio doloso al patrimonio del donante: se il donatario gestisce male il bene ricevuto e si dimostra l’intenzione di danneggiare economicamente il donante, la donazione si può revocare. Ancora, tra i motivi di revoca rientrano anche i reati gravissimi, elencati nell’articolo 463 del Codice Civile, che determinano l’indegnità a succedere, come ad esempio l’omicidio (tentato o consumato) ai danni del donante o dei suoi familiari.
L’unico vincolo che il donante deve rispettare per ottenere la revoca è quello temporale: a partire dal momento in cui il si viene a conoscenza del fatto grave, si ha un anno di tempo per avanzare la richiesta di revoca, la quale non deve tener conto dei comportamenti precedenti la donazione.
Se la revoca viene accettata, il donatario deve restituire immediatamente l’immobile e anche gli incassi eventuali che da esso ha percepito dal momento della domanda di revoca. Il donatario quindi deve fare attenzione sia a vendere una casa con donazione che lede la legittima degli eredi, come previsto dalla riforma sulle donazioni, sia a ledere i rapporti con il donante.