Proposta all’amministratore per installare un’antenna ripetitore per cellulari sul tetto. Come posso evitarlo ?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

L’Amministratore Condominiale riceve una proposta di installazione sul tetto dell’edificio comune di un ripetitore per cellulare. Ci si può opporre? Ecco cosa sia possibile fare.

Antenna

L’inquinamento elettromagnetico è una delle principali piaghe della nostra società.

Le conseguenze in termini di salute per abuso di un sistema di onde che ci circondano e gravitano attorno alla nostra vita, sempre presenti seppur invisibili, spesso sono gravi ed irreparabili.

Correre ai ripari, opponendosi all’installazione di un‘antenna telefonica sul lastrico solare condominiale è tuttavia possibile.

Installazione ripetitore cellulare su tetto: si può impedire?

In presenza di una delibera assunta all’unanimità, l’installazione di un ripetitore cellulare sul tetto di un edificio condominiale, è da considerarsi a pieno titolo legittima.

L’installazione del ripetitore, infatti, andrebbe a sottrarre i condomini da una porzione di tetto fruibile, ledendo il diritto di comproprietà sul bene comune di cui devono godere i singoli proprietari.

Ripetitore

Contrarietà all’installazione del ripetitore cellulare: il caso risolto dal Tribunale di Milano

Un caso analogo è stato risolto dal Tribunale di Milano che, per quanto attiene la fattispecie in esame, ha accolto la domanda attorea con cui si chiedeva l’annullamento della delibera assembleare di autorizzazione dell’installazione del ripetitore di cellulare sul tetto dell’edificio condominiale.

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A seguito del giudizio di secondo grado instaurato dinnanzi la Corte d’Appello di Milano avverso la sentenza di prime cure, l’organo adito ha confermato la sentenza emessa dal giudicante di primo grado.

Il dispositivo della sentenza di annullamento della delibera assembleare si fondava sulla violazione dell’art.1120 comma.2, c.c. vigente in materia di innovazioni in condominio.

Tra tali innovazioni rientrano, di diritto e di fatto, le antenne ed i ripetitori di cellulari che, per dimensioni dell’impianto e caratteristiche peculiari, determinano una modifica dello stato dei luoghi ed un pregiudizio evidente dell’uso del lastrico solare.

Nel giudizio di legittimità instaurato dinnanzi la Corte di Cassazione, quest’ultima con sentenza n.24767 del 2018, ha confermato il ragionamento logico giuridico alla base della decisione assunta nei due gradi del giudizio di merito,  rigettando il ricorso avverso la sentenza d’appello presentato da uno dei Condomini, favorevoli, di contro, all’installazione del ripetitore di antenna cellulare.

La Corte di Cassazione, in particolare, nella sentenza succitata ha sancito che la delibera assembleare che autorizzi l’installazione di un ripetitore di telefonia mobile cellulare, determini l’occupazione di una parte del lastrico condominiale, tale da recare  un pregiudizio al godimento dello stesso da superare solo attraverso l’approvazione della decisione all‘unanimità dei condomini.

I ripetitori di linea cellulare costituiscono una sorta di innovazione vietata ex art.1120 comma 2, c.c. per due ordini di motivi:

  • L’installazione dei ripetitori comporta un’incontrovertibile alterazione del decoro architettonico della parte comune dell’intero edificio, ledendo l’armonia dello stesso
  • In secondo luogo, l’utilizzo della cosa comune (il tetto) interessata dall’installazione risulta di gran lunga essere limitato con riduzione della capacità quantitativa di utilizzo della superficie del tetto e  conseguente pregiudizio risultante essere permanente nel tempo.

Ripetitore

Installazione ripetitore per rete cellulare sul tetto condominiale: cosa può fare amministratore?

L’Amministratore, a fronte del dissenso all’installazione di un ripetitore di rete cellulare sul tetto Condominiale, può essere autorizzato dall’assemblea a stipulare un contratto con una compagnia telefonica, previo obbligo di informare i condomini sul rischio di un danno alla salute generato dagli effetti prodotti dalle immissioni delle onde elettromagnetiche generate dai medesimi apparecchi. (Trib. Milano, sentenza n.12663 del 2002).

Il singolo condomino, dunque, che intenda lamentare l’installazione di un ripetitore di cellulare sul tetto dell’edificio comune, avrà buone possibilità di vedere accolta la propria istanza di annullamento della delibera autorizzativa d’installazione, solo se la decisione non sia stata assunta all’unanimità dai condomini intervenuti.

L’amministratore, invece, prima di procedere ai voti, dovrà proporre la delibera dell’installazione del ripetitore cellulare ai condomini solo e soltanto dopo aver preventivamente reso edotti gli stessi dei rischi alla salute derivanti dalla diffusione delle onde elettromagnetiche generate dai ripetitori.