Piante invadenti in condominio: cosa fare

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Piante invadenti in condominio, come fare e quali sono le vie legali per ovviare al fastidio generato dalle stesse.

Balcone

Lo scenario che si delinea in un condominio quando meravigliose piante rampicanti ledono il diritto alla luce ed all’aria vantato dal vicino di casa, provocando furiose liti tra condomini.

Il caso eloquente è dato dal rimprovero mosso dal vicino al condomino che abbia apposto una pianta sul proprio balcone, nei cui confronti sia fatto valere l’input:” non ho più luce nel soggiorno per colpa della tua pianta”

Cosa è opportuno fare per evitare questi inconvenienti condominiali?

Quali sono le norme a cui far fede per dare libero sfogo all’amore verso le piante ed i fiori sul proprio balcone senza intercorrere nella furia dei propri vicini? Ccco il modus operandi migliore.

Piante invadenti in Condominio: la normativa in vigore

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La prima cosa da fare per evitare ogni tipo di controversia condominiale per l‘uso di piante invadenti sul proprio balcone, è la consultazione del regolamento condominiale per comprendere cosa asserisca in materia di distanze legali da rispettare.

La stella polare che indica il percorso normativo da seguire è quella dell’art.892 c.c. ai sensi del quale si stabiliscono le distanze legali dal confine del vicino a cui devono attenersi i singoli proprietari quando intendano sistemare piante invadenti sul proprio balcone o su di un fondo contiguo.

Cosa accade quando la pianta rispetti le distanze ma si allunga sul balcone di altro condomino?

Cosa si verifica, altresì, quando la pianta apposta sul balcone, seppur rispondente alle distanze legali, risulta allungarsi sul balcone del vicino?

In merito l’art.896 c.c. prescrive che:

Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843.

La norma vigente in materia di piante particolarmente invadenti, apposte sul balcone di un immobile condominiale, prevede che il vicino possa procedere a far tagliare l’albero o le radici della pianta che si addentrano sul proprio balcone o fondo salvo il caso in cui il regolamento e gli usi locali dispongano diversamente.

Non è possibile che il vicino si faccia giustizia da sé ovvero provveda da solo ad eliminare le radici o a tagliare la pianta che si allunghi sul proprio balcone.

Tuttavia, tale tipo di estensione, oltre a provocare effetti indesiderati, legittima il vicino a beneficiare della proprietà dei frutti maturi della pianta che cadono naturalmente dai rami sul proprio balcone salvo che per la raccolta sia disposto diversamente ex art.843 c.c.

Piante invadenti: quali sono le distanze legali da rispettare

Piante invadenti in condominio:tutti i riscontri legali.

Per poter avere un’idea sul tipo di pianta da apporre sul proprio balcone, occorre informarsi sulle distanze legali da rispettare in conformità agli usi o ai regolamenti adottati nel Comune di riferimento.

In particolare modo, qualora gli usi ed i regolamenti dell’Ente locale non prevedano nulla in materia di distanze legali di piante sui balconi, è possibile far riferimento ai dettami dell’art. 892 c.c. ai sensi del quale occorrono:

  • Tre metri di distanza legale per gli alberi di alto fusto;
  • un metro e mezzo di distanza per gli alberi non di alto fusto;
  • Mezzo metro per le viti, gli arbusti le siepi vive, le piante da frutto aventi altezza non maggiore di due metri e mezzo.