Parti comuni di un condominio: ecco cosa sono
Ciascun condomino è legittimato ad esercitare nel rispetto degli altri comproprietari, il diritto di godimento sui beni e le parti comuni al fine di assicurarsi il migliore utilizzo della propria abitazione. Ma cosa s’intende, nel dettaglio, per beni comuni? Ecco la risposta.

Il Condominio è un complesso di proprietari che esercitano il proprio diritto reale assoluto di proprietà sull’immobile ubicato in un edificio comune.
Ciascun condomino, dunque, partecipa alle spese, pro quota, necessarie per assicurare il decoro e decenza strutturale dell’edificio, sfruttando le parti comuni per poter godere maggiormente del proprio singolo bene.
Ma cosa s’intende, di fatto, per parti comuni? In che modo e, seguendo quali limiti, ciascun comproprietario può beneficiarne al fine di migliorare il godimento del proprio immobile?
Il Condominio, invero, può diventare luogo in cui albergano o sorgono dinnanzi la porta di casa, litigi di vario tipo tra condomini.
Per gestire tale rischio ed evitare abusi a danno del proprio bene, è opportuno seguire quale stella polare il regolamento condominiale, in particolare, sulla gestione ed uso delle cose comuni: ascensore, parcheggio, scale.
Parti comuni: quali sono

Le parti comuni in un condominio sono regolamentate dal codice civile ed indicano quelle aree che si sommano alla proprietà esclusiva di ogni singolo condomino, sui cui esercitare il potere nel rispetto del pari godimento altrui
Tra tali parti comuni, in genere, vi rientrano tutti i servizi ed i beni necessari ad usufruire dell’edificio condominiale, rispetto alle quali ogni singolo condomino è proprietario pro quota rispetto agli altri comproprietari.
Le parti necessarie ed adibite ad uso comune dei singoli condomini, sono rappresentate dal suolo, le fondamenta, muri maestri, le travi portanti, le scale ed i portoni d’ingresso.
Le aree di parcheggio, gli impianti fognari ed i sistemi di riscaldamento rientrano nella comunione tra i condomini alla stregua delle antenne.
Nell’elenco effettuato dalla legge occorre verificare elemento per elemento, le caratteristiche e le modalità d’uso in favore di ogni singolo condomino.
Differente è il caso della sussistenza di un titolo d’acquisto (testamento o atto di compravendita) relativo ad una porzione di condominio da cui è possibile sottrarre dal godimento comune, alcune porzioni destinate al godimento esclusivo del singolo condomino.
Ed ancora, una parte comune potrà essere sottratta al beneficio e godimento di tutti, per uso esclusivo e ripetuto nel tempo della stessa da parte del singolo condomino, sempre per effetto di una sussistente e legittima ragione giustificatrice.