Normativa balconi condominiali: quando considerarli parti comuni con le spese divise

Autore:
Alessia Bartiromo
  • Giornalista
Tempo di lettura: 5 minuti

Conosciamo insieme e approfondiamo la normativa che riguarda i balconi condominiali, quando considerarli parti comuni con le spese divise tra tutti i condomini.

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Problemi ai balconi condominiali? Ecco quando sono da considerarsi parti comuni con le spese divise
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Vivere in condominio porta con sé numerosi benefit ma anche regolamentazioni da conoscere attentamente e regole scritte e non scritte da rispettare. Tra queste vi è la ripartizione delle aree comuni, da tener ben presente quando si ha a che fare con problematiche strutturali, lavori da effettuare e ristrutturazioni.

Tra queste, molto spesso, rientrano anche i balconi condominiali: ma quando vengono considerati parti comune e quando le spese devono essere ripartite tra i vari condomini? Scopriamo insieme e approfondiamo cosa dice la normativa in merito.

Balconi condominiali aree comuni con le spese suddivise

I balconi condominiali sono croce e delizia di ogni struttura. Bellissimi da vedere, spesso adornati con piante e fiori, rappresentano uno dei biglietti da visita dell’edificio, con una solerte manutenzione del proprietario.

Molto spesso però, sono soggetti a numerose problematiche strutturali, dovendo intervenire in maniera più decisa con restyling e lavori. Ma quando gli stessi sono di pertinenza del proprietario e quando invece del condominio? Approfondiamo la normativa a riguardo con la recentissima sentenza n. 2784/2024 del Tribunale di Genova che ha stravolto le carte in regola.

Il caso analizzato dalla sentenza del Tribunale di Genova

Problemi ai balconi condominiali? Ecco quando sono da considerarsi parti comuni con le spese divise
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Il caso specifico analizzato, riguardo un condominio che ha impugnato la decisione dei condomini che in assemblea avevano deciso che le spese di ristrutturazione di un balcone riguardassero esclusivamente al proprietario dell’immobile di riferimento e non ripartite.

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Gli stessi però erano in parte incassati e contribuivano all’estetica dell’edificio facendone integralmente parte, cambiando così le carte in tavola.

Un condomino ha così pensato di impugnare la decisione rivolgendosi al Tribunale di Genova, definendo la delibera ingiusta e lesiva dei propri diritti, vista la sua convinzione che si trattasse di aree comuni dell’edificio. I balconi oggetto del misfatto infatti erano quelli della facciata est, tutti parzialmente incassati e parte integrante della struttura.

La gestione delle spese condominiali per le aree comuni

arredare il balcone in autunno
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E’ stata proprio la composizione dei balconi a fare la differenza: così come definito dall’art. 1117 del Codice Civile, i balconi in questione parzialmente incassati e con una porzione visibile all’esterno, erano parte integrante dell’estetica dell’edificio e quindi ufficialmente parte comune del condominio stesso. Prevedevano così una ripartizione dei costi dei lavori per tutti i condomini e non soltanto per i proprietari dei balconi, poiché tutti usufruivano della vista degli stessi.

Ugual principio vige anche per gli altri elementi decorativi del palazzo e non solo per i balconi, considerati quindi tutti nel caso specifico come parti comuni.

A supporto vi è anche l’articolo 1123 del Codice Civile, che regola la divisione delle spese condominiali per queste particolari zone, sostenute quindi da tutti i condomini in misura proporzionale alle rispettive quote di proprietà.

In caso contrario infine, se l’uso o il vantaggio di una parte dell’edificio è limitato solo ad alcuni di essi, le spese devono gravare esclusivamente su di loro.

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