Liberatoria condominiale: cos’è e a cosa serve

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Cosa significa “liberatoria condominiale”? Di seguito spieghiamo cosa s’intenda ed a cosa sia funzionale.

Liberatoria condominiale: cos’è e a cosa serve

La liberatoria condominiale, spesso, genera confusione, soprattutto in ambito di compravendita di immobili ubicati in edificio comune.

Al fine di comprendere l’arguta materia, basta far riferimento ad un esempio pratico: è il caso del lascito in eredità di un bene immobile che l’erede intenda vendere a terzi per ottenere liquidità.

E’ possibile che, a seguito del buon esito delle trattative di compravendita, l’erede riesca a raggiungere accordo con acquirente e, mediante rogito, trasferisca dietro pagamento del corrispettivo del prezzo di vendita, la proprietà del bene.

Cosa, tuttavia, si verifica se, all’atto del rogito, il notaio quale pubblico ufficiale garante delle parti, nel rispetto e tutela dei rispettivi interessi, richiede al cedente-erede il rilascio della liberatoria condominiale?

Generalmente tale documento è rilasciato dall’amministratore del Condominio, ma è lecito chiedersi in che modo agire per poter ottenere tale documento e se la vendita si perfezionerebbe ugualmente qualora dal certificato richiesto sorgessero delle problematiche.

Liberatoria Condominiale: cos’è?

La liberatoria condominiale è un documento scritto attraverso il quale un soggetto libera un altro da un vincolo contrattuale preesistente.

Tale liberatoria non è rilasciata dall’amministratore, il quale può soltanto certificare la sussistenza dei debiti e crediti in capo al condominio ed informare terzi acquirenti sui contenzioni giudiziari in essere.

Il mancato rilascio della liberatoria condominiale da parte dell’amministratore è giustificato dalla circostanza che quest’ultimo, non essendo a conoscenza del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, non potrà dettagliare il nuovo proprietario sui debiti eventuali contratti dal cedente.

Se, pertanto, l’amministratore provvede a rilasciare una liberatoria condominiale sulle spese idriche e, successivamente giunge da parte degli enti addetti o erogatori del servizio, un conguaglio sull’utenza e fornitura di acqua, tali spese saranno imputabili in capo a chi era proprietario dell’immobile nel momento dell’accertamento e non al nuovo proprietario: dunque erede cedente ed acquirente non saranno liberati in alcun modo dall’onere di provvedervi mediante rilascio della liberatoria da parte dell’amministratore.

Di contro, per quanto attiene le spese sostenute dal Condominio per la manutenzione straordinaria, generalmente quest’ultime spettano al proprietari cedente presente all’assemblea nel momento dell’approvazione del decreto di esecuzione.

La legge, tuttavia, stabilisce che tali spese vadano divise tra il vecchio ed il nuovo proprietario pertanto la mancanza del rilascio di una liberatoria condominiale, per ovvi motivi, determina l’impossibilità di raggiungere un accordo per la stipula del contratto di compravendita.

Per i pagamenti lasciati in sospeso o per le liti condominiali, risulta essere consigliabile che le parti conseguano un preventivo accordo, scalando le stesse dal prezzo del corrispettivo di vendita.

In caso di mancato conseguimento dell’incontro di volontà, tali spese resteranno comunque in capo al vecchio proprietario essendo personali.