Installare l’ascensore per eliminare le barriere architettoniche: serve la Scia?

Autore:
Verdiana Sasso
  • Giornalista

Nell’installazione di un’ascensore in condominio per eliminare le barriere architettoniche occorre la SCIA? Oppure si tratta di un intervento di edilizia libera? A quale titolo abilitativo sono soggetti gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche? Scopriamo cosa dice la legge.

Ascensore
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La disabilità è un tema complesso e molto delicato per l’Italia, dove tutti i giorni assistiamo ai ritardi nell’eliminazione delle barriere architettoniche. Questa problematica non riguarda solo gli edifici pubblici, ma anche quelli privati e il superamento richiede uno sforzo collettivo. Le soluzioni adatte per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono tante e l’installazione dell’ascensore in condominio rientra tra gli interventi utili per favorire la mobilità delle persone disabili.

Nell’esaminare la possibilità di installare un ascensore che possa agevolare il trasporto di un disabile all’interno di un condominio, è importante tenere presente il riferimento normativo che stabilisce le regole da seguire. In quest’articolo analizzeremo un aspetto importante dell’installazione di un ascensore e cercheremo di rispondere al seguente quesito: per l’installazione di un ascensore che abbatte le barriere architettoniche è obbligatoria la SCIA? Oppure è possibile dare il via ai lavori senza alcun permesso?

Ascensore e barriere architettoniche, occorre la Scia?

Ascensore
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Come anticipato, tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche c’è anche l’installazione dell’ascensore che non sempre ricade nell’edilizia libera, proprio come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato (sent. 467/2022). Nel caso specifico, la proprietaria di un immobile sito in una zona sismica della Calabria, intendeva ampliare il locale superiore e aveva presentato una SCIA per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Tuttavia, erano emerse diverse difformità rispetto al progetto, tra cui la predisposizione di un ascensore interno tramite bucature dei solai, e l’apertura di portefinestre. Questi interventi erano stati qualificati come “opere minori”, anche se in realtà non era possibile definirle tali nella SCIA. Proprio per questo, il Comune aveva annullato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Nonostante ciò, la proprietaria aveva presentato ricorso, respinto in primo grado. L’appello contro una sentenza del TAR era stato proposto con ricorso al Consiglio di Stato.

Ascensore in zona sismica

L’organo giurisdizionale è stato molto chiaro a riguardo: l’apertura di porte finestre non rientra nelle opere di edilizia libera e quindi necessita di titolo edilizio abilitativo. Questo perché comporta una modifica dei prospetti e fa parte degli interventi di manutenzione straordinaria. In altre parole, serve la SCIA per poter procedere.

Inoltre, è doveroso precisare che la bucatura del solaio di divisione tra il primo ed il secondo piano per permettere l‘installazione dell’ascensore richiede l’autorizzazione del genio civile. Infatti, con i lavori si rischia di compromettere la staticità del fabbricato. Secondo la proprietaria dell’immobile, invece, l’installazione dell’ascensore interno sarebbe stato ricompreso tra le opere di abbattimento delle barriere architettoniche in edilizia libera perché non incideva sulla struttura portante (Delibera G.R. n. 12/2013,).

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, l’apertura nel solaio per l’installazione del vano ascensore, non può essere fatta rientrare tra quelle di superficie inferiore o uguale a 1 mq, di cui alla citata delibera. Inoltre, per gli interventi edilizi in zona sismica, bisogna richiede sempre l’autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale, a prescindere dal titolo edilizio necessario.