Inquilino moroso, residente all’estero e irreperibile: come recuperare l’affitto?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 4 minuti

Com’è possibile reperire le mensilità non corrisposte da parte del condomino moroso e, risultante, essere irreperibile?

Morosità persona residente all’estero irreperibile: chi paga
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Cosa accade nel momento in cui il conduttore che non ha corrisposto le mensilità e risulta essere irreperibile dopo aver lasciato l’immobile in locazione?

Ed ancora, come può procedere il proprietario che intenda ritornare in possesso del proprio immobile non sapendo se il conduttore sia ancora nell’appartamento, evitando in tal modo una denuncia per violazione di domicilio.

Recupero delle mensilità non corrisposte da condomino irreperibile: cosa fare?

Il proprietario di casa, oltre a voler recuperare le mensilità dovute è proteso a recuperare il possesso del bene senza sapere, data l’irreperibilità del conduttore, se quest’ultimo sia o meno presente nell’abitazione, circostanza che ne rende impossibile l’accesso onde evitare una denuncia per violazione di domicilio.

L’inquilino moroso va distinto dalla necessità del proprietario di rientrare in possesso del proprio bene.

Il Locatario, tuttavia, può adire le vie legali per far valere entrambi gli interessi legittimi vantati nei confronti del proprio inquilino, ottenendo, in caso di accoglimento dell’istanza, la restituzione del bene ed il pagamento degli arretrati a seguito di sfratto reso esecutivo dal provvedimento del giudice adito.

Il conduttore risulta essere moroso nel caso in cui abbia un ritardo di 20 giorni nel pagamento del canone di locazione stabilito da contratto siglato tra le parti legittimando, in tal modo, il proprietario a procedere all’istanza di sfratto per riottenere la reintegrazione del bene.

La procedura di sfratto è relativamente breve, avendo una durata, se l’inquilino non formula eccezioni, di due udienze.

In generale, nella prima udienza,  è possibile che l’inquilino a fronte dell’istanza di sfratto, faccia richiesta dell’applicazione del termine di grazia ovvero una proroga di 90 giorni per consentirgli di reperire i fondi necessari ad ottemperare al pagamento dei canoni di locazione dovuti.

In assenza dell’istanza di concessione del termine di grazia, il giudice può già essere in grado di emettere l’ordinanza di sfratto all’esito della prima udienza.

In esecuzione di tale ordinanza, il giudice intima il conduttore a lasciare, immediatamente, l’immobile ed in difetto di adempimento, il proprietario potrà adire l’ufficiale giudiziario affinchè provveda, con impiego della forza pubblica, allo sgombero forzato dell’abitazione.

Inquilino moroso: cosa accade se è irreperibile?

Morosità persona residente all’estero irreperibile: chi paga
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Accanto alla soluzione dell’istanza di sfratto, al fine di recuperare il canone dovuto, il proprietario può agire nei confronti del conduttore pur essendo a conoscenza che lo stesso sia irreperibile ma non potrà, di contro, agire per cambiare la serratura nè per svuotare l’abitazione.

In caso contrario, infatti, il proprietario sarà imputabile del reato di esercizio abusivo delle proprie ragioni.

L’irreperibilità del conduttore moroso crea delle problematiche di notifica della procedura di sfratto da parte del postino o dell’ufficiale giudiziario.

In tal caso, la notifica dell’atto di sfratto, avviene mediante deposito dell’atto di citazione presso il Comune di ultima residenza dell’inquilino moroso: in tal modo, la notifica sarà ritenuta ugualmente andata a buon fine.

Per il recupero delle mensilità non corrisposte e dovute dal conduttore moroso, il proprietario potrà agire con domanda di decreto ingiuntivo.

In tal caso, il giudice, potrà agire adottando un un unico provvedimento costituito dall’ordine di sfratto e dalla condanna al pagamento delle mensilità dovute.

In caso di reiterato inadempimento del moroso, con l’emissione del decreto ingiuntivo, sarà possibile procedere al pignoramento dei beni.