Impianto fotovoltaico: stop ai permessi

Autore:
Davide Bernasconi
  • Giornalista

Via libera alla semplificazione: è legge il Dl Bollette che permette di facilitare l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici senza passare dalle maglie della burocrazia italiana.

Impianto fotovoltaico: stop ai permessi

Le fonti rinnovabili sono ancora più semplici da scegliere dopo l’entrata in vigore del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del 1° marzo 2022.

Per contenere l’aumento spropositato dei prezzi dell’energia, fonte principale per il riscaldamento delle abitazioni, il Governo Italiano ha trasformato in legge un importante principio, ovvero la semplificazione normativa, che, nel nostro paese è da sempre causa di ritardi.

Il via libera dato dal Senato al Dl Energia (Dl 17 del 2022) rende infatti più semplice l’installazione di impianti fotovoltaici (o termici) su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici oltre alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti e relative pertinenze

Diventano interventi di manutenzione ordinaria e dunque liberi dalla richiesta di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42), a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del predetto Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice Civile.

Unica eccezione sono gli impianti realizzati su beni paesaggistici di notevole interesse pubblico come possono essere ville, parchi e giardini e complessi di immobili con aspetto caratteristico avente valore estetico e tradizionale, oltre ai centri e nuclei storici.

In tali casi, per fotovoltaico, solare termico e relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, è necessario il nulla osta paesaggistico.

Rispetto alla precedente normativa, le novità importanti sono due.

Prima infatti gli impianti solari fotovoltaici e termici installati su edifici erano esenti da permessi e atti di assenso nel caso di rispetto dei seguenti vincoli:

  • gli impianti dovevano essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici
  • avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
  • componenti non dovevano apportare modifica alla sagoma degli edifici stessi.

Ora, per la comunicazione dell’installazione degli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, non soggetti a permessi, autorizzazioni e atti di assenso, si utilizza il modello unico semplificato.