Imbratta il muro del condominio: posso usare le immagini delle telecamere?
Privacy e diritto di proprietà: la compensazione di interessi giuridici tutelati è alla base di chi intenda perseguire l’autore di un “dipinto” poco gradito sulle mura perimetrali dell’edificio Condominiale. Ecco come e quando sia possibile incastrare con un video chi si diletta ad imbrattare i muri.
Le scritte post moderne, di qualunque tipo, colore o identificazione siano, non sono di certo espressione di buon gusto allorquando costituiscano una violazione e lesione della proprietà privata altrui.
Chi imbratta le mura di un edificio condominiale, di per sè, commette un illecito che, tuttavia, per essere perseguito, non può consentire ai condomini di acquisire oltre i limiti rappresentati dalla compensazione degli interessi in gioco.
In particolare, ci si chiede, se è punibile l’autore di una scritta sul muro perimetrale di un edificio condominiale attraverso l’uso di un video estrapolato dalle videocamere di sorveglianza apposte al di fuori dell’edificio.
Videosorveglianza: strumento ma senza “sguardi indiscreti”
La videosorveglianza assicura e garantisce una maggiore tutela personale ed assoluta sicurezza da eventuale perpetuazione ai propri danni del reato di violazione di domicilio.
Tuttavia il deterrente è utilizzabile per incastrare l’autore del reato di violazione di dimora privata, qualora non costituisca di per sè “uno sguardo indiscreto”.
I sistemi di sorveglianza, dunque, sono in grado di tutelare chi si sente minacciato da illeciti perpetuati da terzi ma possono contemporaneamente recare un interferenza illecita nella vita privata, costituente a sua volta un un illecito ex art.615 bis c.p.)
Sistema di videosorveglianza nei condomini: come funzionano?
Molti condomini per ragioni di sicurezza sono soliti installare delle telecamere di videosorveglianza che riprendano le parti comuni dell’edificio e per assicurare, al contempo, una maggiore tutela anche per l’immobile apposto all’intero dell’edificio.
In tal caso occorre bilanciare l’interesse garantito della tutela dei propri beni con il diritto, costituzionalmente di pari grado tutelato, della privacy altrui.
Ma com’è possibile contemperare per la perseguibilità del reo, la privacy con l’interesse a perseguire l’autore di un atto illecito a danno del proprio bene?
Installazione telecamere videosorveglianza: cosa dice il Garante
In primis, l’installazione delle telecamere di videosorveglianza a garanzia del contemperamento di interessi opposti ma ugualmente legittimatati e tutelati, prefigura con attuazione del provvedimento generale del Garante nel 2010, l’obbligo del rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità.
Di tal che, per installare telecamere di videosorveglianza per la ripresa delle parti comuni di un edificio condominiale (e non solo), è necessario che vi siano i presupposti di liceità previsti dal codice, che siano evitati eccessi e, dulcis in fundo, l’impiego di tale tecnologia sia proporzionato alla necessità di sottrarre le aree private o comuni a concreti pericoli per i quali si proceda a porre in essere atti di deterrenza.
Onde evitare interferenze dell’occhio bionico con la vita privata, le telecamere apposte a sorveglianza di un edificio condominiale devono avere l’angolo di visuale limitato a riprendere i soli spazi di pertinenza, evitando la registrazione di immagini relative ad aree comuni.
In merito alla registrazione delle riprese effettuati sulle parti comuni, il Garante ha precisato:
l’installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi. E la valutazione di “proporzionalità” va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare.
A tal punto occorre comprendere quando le riprese configurano la fattispecie di interferenza illecita nella vita privata altrui: ebbene, tale reato si materializza nel caso in cui l’uso delle telecamere generi l’acquisizione di notizie o immagini inerenti la vita privata altrui nella propria abitazione o in una privata dimora ove vige lo jus escludendi (sentenza cassazione sez.V, n.16189 del 2004).
Tale reato presuppone l’elemento soggettivo del dolo ovvero la coscienza e volontà del reo di far uso delle telecamere al solo scopo di interferire nella vita privata altrui, installandole in prossimità della soglia di casa della persona offesa.
Pertanto, se le telecamere di videosorveglianza nel rispetto dei principi summenzionati, siano installate al fine di riprendere, entro un determinato ambito visivo, la parte interessata e da tutelare, del bene comune, chi imbratta il muro condominiale ed è ripreso dall’occhio bionico potrà essere chiamato in giudizio a rispondere attraverso l’uso del video acquisito.
Di contro, se la telecamera viene apposta verso una zona limite ovvero sia in grado di costituire un occhio invadente nella vita del singolo condomino poichè in grado di riprendere il pianerottolo di un condomino, nel caso di specie si configura il reato di interferenza illecita nella vita privato.
Sul punto la corte di Cassazione ha statuito:
ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita intercettazione
In caso contrario ove mai la telecamera sia utilizzata per la tutela della salvaguardia delle parti comuni oggetto di atti lesivi ed illeciti perpetuati da soggetti terzi, in tal caso gli strumenti di videosorveglianza non costituiscono il “corpo del reato”, ma un mezzo di prova per incastrare il reo nel rispetto della privacy, al fine di assicurare in piena conformità al principio di bilanciamento di interessi, il diritto all’integrità del bene privato.