Il mio vicino lascia le scarpe fuori dalla porta: cosa dice il regolamento condominiale?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista
Tempo di lettura: 3 minuti

Scarpe fuori dalla porta di abitazione condominiale: cosa fare per contrapporsi a tale consuetudine non amata da parte del vicino?

In condominio scarpe fuori dalla porta: cosa fare se il vicino lascia le scarpe sul pianerottolo
Photo by nuzree – Pixabay

Il malvezzo è piuttosto comune negli edifici condominiali.

Spesso capita che sul proprio pianerottolo ci sia, sulla cosiddetta parte comune, il porta ombrelli, il tappetino o… le scarpe del proprio vicino a darci “il benvenuto”.

Spesso tale abitudine è dettata dalla volontà di ciascun condomino di lasciare le scarpe fuori dalla propria abitazione, depositandole sulla parte comune, per evitare di sporcare l’immobile o per evitare di guastare la cera apposta sul proprio pavimento.

Al di là delle motivazioni di sorta, tale comportamento può ledere l’interesse altrui di beneficiare della parte comune.

In tal caso occorre chiedersi se il rilascio delle scarpe sul pianerottolo di un condominio può essere qualificato come gesto legittimo o attività vietata e come tale da sanzionare.

Ebbene, al fine di rispondere a tale interrogativo, urge far uso come stella polare normativa dell’art.1102 c.c., ai sensi e per effetto del quale, ciascun condomino beneficia della cosa comune purché non ne alteri la destinazione vietandone il beneficio da parte degli altri condomini.

Assodato tale principio di fondo, ciascun condomino può apportare, a proprie spese, delle modifiche migliorative alle parti comuni che siano satisfattive del proprio interesse volto a godere dell’immobile di proprietà senza, tuttavia, recar danno alla struttura o un pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell’edificio comune.

Scarpe sul pianerottolo condominiale: cosa si può fare?

In condominio scarpe fuori dalla porta: cosa fare se il vicino lascia le scarpe sul pianerottolo
 Photo by Ikea

Tale malvezzo non è legittimato e non rientra nel novero del godimento perequativo delle parti comuni da parte di tutti i condomini.
Se un singolo condomino è volto abitudinariamente a lasciare le scarpe sul pianerottolo, utilizza lo stesso quale ripostiglio, declassando la parte comune.

Infatti, è buona regola, lasciare le scarpe sul pianerottolo per poi procedere a riporle in casa in un secondo momento.
Sul punto occorre sfogliare il regolamento condominiale secondo cui non è possibile vietare tassativamente ai condomini di lasciare le proprie scarpe sul pianerottolo.

Il regolamento limita i diritti dei condomini nel godimento delle parti comuni apponendo dei paletti sull’uso delle stesse al fine di conservare il decoro dell’ambiente.
E’, tuttavia, possibile che il regolamento preveda delle sanzioni da comminare ai condomini che violino le regole comportamentali: pertanto, se previsto da regolamento, chiunque e per qualsiasi motivo, lasci le scarpe sul pianerottolo, infrange le norme comportamentali interne.

Pertanto per la soluzione del quesito iniziale, è lecito poter sostenere che, in assenza di un regolamento condominiale che disciplini la fattispecie, le scarpe sul pianerottolo potrebbero essere lasciate al momento, prima dell’ingresso nell’abitazione, da parte del singolo condomino tenuto a rimuoverle poco dopo.

In caso, invece, di diniego tassativo regolamentare, il rilascio delle scarpe sul pianerottolo, costituisce un comportamento ostativo del medesimo diritto altrui di beneficiare della cosa comune e, come tale, è da ritenere illegittimo e sanzionabile secondo quanto previsto dal regolamento condominiale.