Il condomino non paga le spese di riparazione dell’ascensore: cosa fare

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Ciascun condomino moroso sottopone tutti gli altri alle rivendicazioni dei creditori per recuperare quanto spettante. Ecco cosa accade allorquando un condomino non paghi le spese per l’ascensore.

ascensore

Ciascun condomino deve provvedere al pagamento delle spese per la manutenzione delle parti comuni in funzione delle tabelle millesimali.

Tale regola generale di gestione del bilancio di un Condominio, spesso, tende a ledere i diritti dei condomini che pagano le spese allorquando sul conto corrente condominiale non vi siano le risorse per provvedere per conto dei proprietari morosi.

Pertanto da un lato c’è da far valere l’interesse del creditore di far prevalere la pretesa di dazione del credito vantato nei confronti del condomino moroso, dall’altro la necessità di evitare che gli adempienti debbano pagare due volte.

Attaccare il conto corrente del Condominio ove è presente il condomino moroso comporta l’obbligo per gli adempienti di dover far fronte per due volte alle spese condominiali essendo presenti sul fondo condominiale le somme già versate per le proprie quote millesimali.

ascensore-10

Morosità nel pagamento delle spese riparazione ascensore: cosa fare

L’assemblea in caso di condomino moroso per il pagamento delle spese relative alla riparazione dell’ascensore, all’unanimità può procedere alla riscossione della somma da parte degli altri condomini.

Tale decisione violerebbe il principio secondo cui i debiti sono divisi tra i condomini in proporzione ai millesimi.

Facendo regredire il debito del moroso sui condomini adempienti, il principio di ripartizione delle spese condominiali viene a cadere.

Altra possibilità per ovviare alla mancanza del singolo condomino moroso è la richiesta di decreto ingiuntivo per l’esecuzione forzata del debito vantato nei confronti del moroso dal creditore.

Condomino moroso: esempi di pagamenti per evitare ingiunzione

Qualora il singolo condomino non paghi la somma dovuta per riparazione dell’ascensore, l’assemblea all’unanimità potrà decidere di dividere le spese con gli altri condomini adempienti.

Se uno solo dei condomini non accetta di pagare per il moroso, l’amministratore di condominio potrà chiedere ai condomini di anticipare le somme dovute per il futuro senza violare il principio di ripartizione delle spese in conformità alle tabelle millesimali.

Giudice

Le azioni a tutela del credito verso il condomino moroso

Il creditore può agire con richiesta di decreto di ingiunzione ed esecuzione forzata nei confronti del condomino moroso, facendosi rilasciare i dati dall’amministratore senza alcuna violazione di privacy.

Il creditore può agire con soddisfazione del credito mediante prelievo delle attività sul conto corrente condominiale, ma in tal modo lederebbe i diritti dei condomini adempienti, i quali, pagherebbero due volte.

Tuttavia, il pignoramento del conto corrente del Condominio per soddisfare il proprio credito senza prima passare dal pignoramento del moroso è operazione legittimata dall’orientamento giurisprudenziale prevalente.

Obbligo di rivalersi dapprima sul moroso: la sentenza del Tribunale di Roma

Con apposita sentenza n.12355 del 2019 il Tribunale di Roma, tuttavia, ha sancito che il creditore dovrà dimostrare di aver avviato un procedimento esecutivo nei confronti del condomino moroso per poi agire verso gli altri.

In particolare, il creditore deve dimostrare di aver fatto di tutto per recuperare il credito ma di non aver potuto ottenere in tutto o in parte la somma richiesta al moroso.

Potrebbe interessarti Lavori senza permesso

A seguito dell’inutile pignoramento del moroso, il creditore potrà aggredire i beni degli altri condomini.

L’aggressione e l’esecuzione forzata dovrà avvenire solo per la quota millesimale del condomino adempiente.

Se il creditore vorrà acquisire l‘intera somma dovrà provvedere al pignoramento delle quote di tutti i condomini

La gettoniera nel condominio con bilancio in rosso

In molti stabili condominiali, la presenza di più morosi ha determinato per far fronte alle spese relative alla riparazione e manutenzione dell’ascensore, all’uso di una gettoniera.

Di comune accordo, infatti, i condomini incapaci di provvedere alle spese per il regolare funzionamento dell’ascensore, possono consentire al creditore, titolare della ditta a cui spetti la prestazione d’opera, di recuperare la somma vantata attraverso il ricavato della gettoniera apposta all’interno della cabina.

Fissando il prezzo ad almeno 20 centesimi di euro per utente, i condomini potranno garantirsi il sostentamento delle spese per l’esecuzione dei lavori do ordinaria manutenzione dell’ascensore da parte della ditta appaltatrice.