Hai un balcone che sporge sulla strada? Dal 2026 il Comune non può più chiederti questo pagamento
Il D.Lgs. 147/2026 esclude espressamente gli infissi stabili dal canone unico patrimoniale: cosa significa per proprietari e condomini.
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Chi possiede un balcone, una veranda o un bow window si è trovato spesso davanti allo stesso dubbio: quello spazio che sporge sulla strada va pagato al Comune? Per anni la risposta è cambiata da città a città, con regolamenti locali che interpretavano la norma in modi opposti.
Il decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, mette finalmente un punto fermo: gli infissi stabili degli edifici privati non rientrano nel presupposto del canone unico patrimoniale. Una precisazione tecnica, ma con ricadute molto concrete sulle bollette dei tributi locali di famiglie e condomini.
Canone unico, perché balconi e verande erano finiti nel mirino

Il canone unico patrimoniale è operativo dal 2021: istituito dai commi da 816 a 836 della legge 160/2019, ha sostituito la vecchia TOSAP e il prelievo su pubblicità e pubbliche affissioni. Tra i suoi presupposti c’è l’occupazione degli spazi soprastanti il suolo pubblico, una formula che, letta alla lettera, poteva comprendere qualsiasi elemento aggettante affacciato sulla strada.
Il problema nasceva da un’omissione. La disciplina della TOSAP, all’articolo 38 comma 2 del decreto legislativo 507/1993, escludeva espressamente dal tributo le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow window e simili infissi di carattere stabile. La norma che l’ha sostituita non ha ripetuto quell’esclusione, lasciando spazio a interpretazioni divergenti. Molti Comuni l’avevano comunque recepita nei propri regolamenti, seguendo gli schemi predisposti dall’IFEL, ma non tutti.
Cosa dice l’articolo 31 del nuovo decreto
L’articolo 31 interviene sulla lettera a) del comma 819 e precisa che balconi, verande, bow window e simili infissi di carattere stabile sono esclusi dal presupposto impositivo del canone. In pratica, il Comune non può più chiedere un pagamento per il solo fatto che quegli elementi si affaccino sullo spazio pubblico.
Attenzione, però, a non estendere troppo la portata della norma. L’esclusione riguarda gli infissi stabili, non i mezzi pubblicitari: insegne, tende con messaggi promozionali e cartelli visibili da luogo pubblico restano soggetti al canone, così come le occupazioni temporanee del suolo legate ai cantieri, che seguono regole proprie.
Delibere comunali, la scadenza del 31 ottobre 2026

Il decreto tocca il canone unico anche su un secondo fronte, meno visibile ma altrettanto rilevante. L’articolo 30 stabilisce che le delibere regolamentari e tariffarie approvate dai Comuni tra il 2021 e il 2025 conservano efficacia solo se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026, con pubblicazione da parte del Dipartimento delle finanze entro il 30 novembre.
È una sanatoria che arriva dopo la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, con cui le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto la natura tributaria del canone unico, assegnando le relative controversie al giudice tributario.
E chi ha già pagato negli anni scorsi?
Il decreto non detta una disciplina espressa sui rimborsi delle annualità pregresse: la questione, allo stato, resta aperta e va valutata caso per caso, verificando prima di tutto cosa prevede il regolamento del proprio Comune e se l’ente aveva già introdotto l’esclusione per conto proprio. Utile ricordare, infine, che l’esclusione riguarda il piano tributario e non quello edilizio: una veranda realizzata senza titolo resta un abuso a prescindere dal canone. Chi invece sta valutando l’intervento può partire dalle indicazioni su cosa fare prima di trasformare un balcone in veranda, tra permessi, materiali e costi.