Donazione di un immobile prima della successione: cosa possono fare gli eredi?
La successione ereditaria dei beni appartenenti a soggetti legati tra loro da vincoli di sangue è causa di conflitti interni tra membri dello stesso nucleo familiare. Può, infatti accadere, che un proprio genitore ceda in donazione un bene rientrante nella massa ereditaria ad uno dei propri eredi, violando il diritto degli altri sul medesimo bene. Come si può eventualmente agire per far valere i propri diritti?
Nel caso in cui un proprio genitore destini, in vita, un bene sul quale sussiste il diritto di successione legittima da parte di figli, nipoti o congiunti, con atto di donazione, ci si chiede se i soggetti interessati possano far valere sul bene donato la propria quota di cosiddetta “legittima”.
Onde evitare problematiche c’è un istituto ex art.737 c.c. con cui si ricostituisce la massa ereditaria, mettendo insieme tutti i beni del defunto in relazione al proprio valore tra cui anche i beni oggetto della donazione effettuata durante la vita dal de cuius.
Collazione dei beni di massa ereditaria: cos’è
La collazione dei beni, ovvero il riordino della massa ereditaria di tutti i beni appartenenti al de cuius (persona defunta dalla quale si eredita) può essere di due tipi:
- per imputazione
- in natura
a seconda che il donatario sostituisca il bene sottratto alla massa ereditaria con il danaro o faccia rientrare nel cumulo il bene impropriamente donato ad uno degli eredi .
In merito all’istituto della Collazione è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n.2271/2018 con la quale si è statuito che la collazione, in entrambe le sue forme, sia necessaria per la costituzione della massa ereditaria al fine di determinare la divisione dei beni (con parità di trattamento) tra gli eredi in funzione del rapporto del valore delle quote di successione.
In sostanza, nel caso in cui uno degli eredi abbia ricevuto dal donante, un bene immobile sul quale sussista la quota di successione legittima degli altri eredi, dovrà inserire nella massa ereditaria o il bene ricevuto dal donante ovvero il corrispettivo del valore del bene per non ledere i diritti vantati sullo stesso dagli altri eredi.
Donazione di un bene rientrante nell’asse ereditario in favore di uno degli eredi: cosa fare?
All’apertura della successione ereditaria a seguito di morte del donante, il contratto di donazione effettuato in favore di uno degli eredi beneficiari del bene immobile non è risolto.
Il donatario pertanto conserva il diritto di disporre della cosa donata potendo venderla, ma in tal caso la collazione della massa ereditaria avviene per imputazione mediante immissione nel patrimonio ereditario del corrispettivo del valore del bene.
Donazione prima dell’apertura successione: cosa possono fare gli eredi sottratti dal bene immobile
Qualora, dunque, il donatario abbia provveduto in vita a cedere uno dei beni rientranti a far parte della massa ereditaria, ledendo il diritto di legittima degli altri eredi, quest’ultimi, se il bene è un immobile, procederanno alla collazione per imputazione.
Ciascun erede escluso dal godimento della propria quota di partecipazione sul bene donato prima della propria morte dal donante, in favore di uno degli eredi, potrà agire per rivendicare nei confronti del singolo beneficiario la propria quota di valore sul bene immobile.
Quest’ultimo resterà di proprietà del donatario, pertanto la donazione non sarà risolta, ma dovrà apporre nella massa ereditaria ricostituita attraverso la collazione, mediante il versamento nel patrimonio ereditario la somma corrispettiva del valore del singolo bene sul quale gli eredi esclusi dalla donazione in vita, faranno valere i propri diritti per quota di successione legittima.
A seguito di donazione in vita, si verifica obbligatoriamente la collazione della massa ereditaria che, in mancanza di una diversa scelta del donante, si effettua, specie per gli immobili, per imputazione.
Nel caso in cui la scelta del donatario sia quella del conferimento in natura con impedimento dell’imputazione per valore, l’immobile donato dovrà rientrare per forza di cose nella comunione ereditaria ed il donatario perderà i propri diritti esclusivi sullo stesso dovendo concorrere con gli altri eredi, ciascuno per propria quota.