Superbonus: un rischio ignorato può mettere in crisi l’intero intervento
Quali sono i rischi che si corrono ad utilizzare materiali non conformi nei cantieri Superbonus? La non conformità implica una serie di responsabilità da distribuire tra gli attori del misfatto, e anche la possibilità che l’edificio oggetto di intervento non sia considerato solido strutturalmente: i dettagli.
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Il caso che fa sorgere la domanda in questione deriva da una situazione reale in cui dei lavori ad un edificio sono stati portati avanti fino quasi all’ultimazione. Una parte è rientrata nell’agevolazione del Superbonus 110%, mentre l’altra in quella al 70% ma, durante un’ispezione nelle fasi finali del lavoro, è emerso che il calcestruzzo utilizzato in un’area dell’edificio non è conforme alle normative vigenti. La prima cosa da dire è che, anche se i lavori strutturali sono ultimati, in caso di non conformità dei materiali l’intervento non si considera finito, e di conseguenza è necessario chiedere la proroga del titolo edilizio.
A livello operativo, invece, la prima cosa da fare è una verifica strutturale dell’opera. Se il test dovesse fallire si può procedere seguendo due strade:
- introdurre interventi di rinforzo;
- procedere alla demolizione e rifacimento delle parti non conformi.
Materiali non conformi nei cantieri Superbonus

Nel caso specifico del calcestruzzo, le verifiche riguardano la resistenza meccanica ma non sono indicative della composizione del materiale o dell’uso di eventuali additivi chimici compensativi. Inoltre, risalire al responsabile non è sempre facile, e proprio per questo la giurisprudenza tende a “spalmare” la responsabilità su tutta la filiera.
Secondo il paragrafo 11.2.1 delle NTC 2018, infatti, il progettista ha l’obbligo di prescrivere almeno la classe di resistenza, ma può specificare ulteriori parametri al fine di limitare il margine discrezionale del fornitore e tutelare la qualità dell’opera. Se il progettista non indica questi parametri nel capitolato però, è complicato dimostrare se la colpa è unicamente del fornitore.
Secondo questo principio, la giurisprudenza più volte ha distribuito la responsabilità su diversi soggetti tra cui produttore, fornitore, progettista e impresa edile. Nella situazione descritta in apertura si nota una complessità operativa elevata, anche in ottica di agevolazioni fiscali e asseverazioni connesse. Più di tutto però, spaventano le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Come risolvere la situazione

Per risolvere la situazione, la miglior cosa è procedere immediatamente alla richiesta della proroga del titolo edilizio, ai sensi della normativa vigente. In seconda battuta, è necessario incaricare un tecnico strutturista indipendente per eseguire la verifica completa della sicurezza dell’opera che si basi sui valori effettivi del materiale oggetto del contenzioso.
Nel mentre, è consigliabile avviare una raccolta documentale e far partire un’analisi tecnica approfondita sui materiali e sulle forniture impiegate. Infine, si deve valutare, anche tramite l’assistenza di un legale e di un perito tecnico esperto, la possibilità di agire per vie legali.
In base al risultato della perizia, poi, si deve decidere se procedere con una segnalazione alle autorità competenti per sospetta frode oppure se procedere in sede civile per richiedere il risarcimento dei danni. Si tratta, in ogni caso, di un’eventualità da scongiurare a tutti i costi e in cui è meglio non ritrovarsi. Il Superbonus 110% sarà valido ancora per tutto il 2026, e casistiche di questo tipo sono da evitare, poichè si rischia non solo di pagare multe e sanzioni, ma anche, nei casi più estremi, di dover demolire completamente l’opera realizzata e di non poter usufruire delle agevolazioni previste. Nel panorama dei bonus casa 2026, il Superbonus è uno dei più amati dagli italiani, ma intoppi di questo tipo rischiano di mandare a monte l’intera opera di intervento.