Detrazione posto auto, attenzione a questo dettaglio: senza si perde il bonus fiscale
La detrazione fiscale posto auto spetta a chi costruisce autorimesse e posti auto pertinenziali, ma non sempre. Infatti, ci sono alcuni vincoli da rispettare per avere diritto alla detrazione, e se manca questo dettaglio si perde l’agevolazione. L’AdE fornisce chiarimenti per risolvere ogni dubbio.
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L’articolo 16-bis del TUIR riconosce una detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sia su parti comuni di edifici residenziali che su singole unità immobiliari abitative, pertinenze incluse.
Si tratta di una detrazione ordinaria del 50% con un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro per la prima casa (36% per la seconda) che include anche la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, purchè il manufatto sia destinato a parcheggio esclusivo di un’unità abitativa.
Proprio su quest’ultimo dettaglio si è soffermata l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n.118/2026, chiarisce quali verifiche svolgere prima di considerare una spesa come detraibile. Il fatto che si utilizzi il manufatto come parcheggio, infatti, non è sufficiente a giustificare la detrazione, che quindi si può perdere facilmente se non si rispettano tutti i vincoli di legge.
Detrazione fiscale posto auto

Prima di passare ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è bene conoscere il caso che li ha generati. Questo riguarda la realizzazione di una capanna in legno su un cortile comune, usata però come posto auto a servizio dell’abitazione principale.
Il proprietario della casa ha sostenuto i costi di costruzione della capanna, chiedendo poi la detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR per i posti auto pertinenziali, come sopra esposta. Purtroppo però, le criticità del caso sono più di una:
- la licenza edilizia non indica la destinazione a posto auto né il vincolo di pertinenza con l’abitazione;
- la capanna è accatastata come C/2, categoria relativa a magazzini e locali a deposito, con una rendita catastale autonoma.
Stando così le cose, nonostante una dichiarazione tecnica sull’utilizzo effettivo della capanna come parcheggio e sul suo collegamento funzionale con la casa, il proprietario non ha avuto diritto alla detrazione fiscale.
Secondo quanto previsto dalla legge, infatti, la detrazione spetta solamente quando il vincolo tra l’abitazione e il posto auto risulta dal titolo edilizio, e quando sussiste anche l’accatastamento nella giusta categoria, ossia la C/6, relativa a rimesse e autorimesse.
I chiarimenti dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate, a questo punto, fornisce importanti chiarimenti richiamando la circolare n.17/E del 26 giugno 2023, che specifica appunto il carattere fondamentale della presenza del vincolo di pertinenzialità (utile anche ai fini IMU) tra il posto auto per cui si richiede la detrazione e un’unità immobiliare abitativa. Tale vincolo deve obbligatoriamente risultare dalla concessione edilizia che ha autorizzato l’intervento, altrimenti si perde il diritto alla detrazione. Altro vincolo fondamentale, è quello di carattere catastale: per rientrare nella detrazione, il posto auto deve necessariamente rientrare nella categoria C/6.
Nel caso di cui sopra, quindi, mancano ben 2 presupposti essenziali ai fini della detrazione, e a questo proposito l’Agenzia delle Entrate specifica che non è affatto sufficiente una dichiarazione tecnica in cui si attesta l’utilizzo del manufatto come posto auto, se questa non è corredata dai vincoli appena esposti.
Di conseguenza, le cose da verificare prima di considerare un intervento idoneo al ricevimento della detrazione fiscale sono: il titolo edilizio e il vincolo della pertinenzialità; l’accatastamento in C/6; la conservazione di tutti i documenti relativi alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati secondo le modalità previste dalla normativa fiscale.