Danni provocati da muro condominiale: chi paga?
Quando un muro può essere ritenuto condominiale? Chi paga I danni da esso derivanti. La responsabilità per i danni da cosa in custodia grava sul Condominio o sui singoli proprietari? Di seguito le risposte agli interrogativi frequenti.
Per potersi inserire tra le singole sfaccettature della legge in merito ai danni derivanti dai beni ed oggetti in custodia, occorre definire il concetto di muro condominiale.
Sancito tale assunto giuridico sarà possibile determinare l’eventuale sussistenza in capo al Condominio della responsabilità dei danni derivanti da bene in custodia.
Tra i beni comuni ex art.1117 del c.c. rientrano tutti quelli che sono al servizio del palazzo e di cui possano godere i singoli condomini.
Rientra tra le parti comuni il muro di cinta dalla cui rovina può derivare un danno a terze persone.
Crollo del muro: cosa fare
L’art.1172 c.c. sancisce in campo al titolare di un diritto reale di godimento o semplice possessore, che abbia un fondato timore generato da un qualsiasi edificio, albero, di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del proprio diritto, la legittimità di denunziare il fatto all’autorità giudiziaria.
Lo scopo della chiamata in causa di quest’ultima è data dalla necessità di provvedere ad evitare che il pericolo temuto di un danno derivante da cosa in custodia altrui, possa concretizzarsi.
Muro è condominiale in relazione alla propria funzione
La responsabilità per i danni cagionati dai beni in custodia, quindi dal muro condominiale, grava in capo al Condominio salvo concorrente responsabilità del costruttore-venditore art.1669 c.c. per i vizi strutturali gravanti sull’edificio, non dovuti al caso fortuito, tali da determinare l’esonero da ogni responsabilità risarcitoria in favore del Condominio (cass. sent. n.12211 del 2003).
Muro condominiale: inerzia dei condomini è causa di responsabilità penale
Pertanto qualora il muro di recinzione condominiale, per vizi non addebitabili al costruttore-venditore, causa di pericolo incombente di un danno ad altra persona, non sia soggetto ad un’attività di ripristino da parte del Condominio o dei singoli condomini, l’inerzia è causa di responsabilità penale.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha sancito che la paralisi deliberativa del Condominio non costituisce, per inerzia dell’assemblea, una causa di forza maggiore tale da esonerare da responsabilità penale per i danni cagionati dalle cose in custodia, i singoli proprietari-condomini.
Ex art.677 c.p. è punita la condotta omissiva ovvero il non fare: l’assenza di attivismo che la legge richiede anche in capo ai singoli condomini, per eliminare il pericolo di un danno incombente derivante dal muro condominiale quale bene in custodia.
Ed infatti, come ricorda la stessa Cassazione, in caso di “paralisi deliberativa dell’ente condominiale, l’ordinamento prevede specifici strumenti, anche di volontaria giurisdizione, atti a superare gli eventuali ostacoli frapposti alla formazione assembleare finalizzata all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere la situazione di pericolo” (Cass. Pen. sent. n. 14465/2014).
Pertanto, se i condomini vorranno salvarsi da ripercussioni penali, non potranno limitarsi ad evidenziare il pericolo di un crollo o di rovina di un bene in custodia condominiale quale il muro di recinzione ma dovranno singolarmente attivarsi per eliminare la causa di un rischio imminente o di un pericolo incombente di un danno a carico dell’integrità fisica altrui.
Le vittime dei danni derivanti dal crollo o rovina di un muro condominiale possono agire nei confronti del condomino e fare in modo che l’autorità giudiziaria si sostituisca all’amministratore inadempiente al fine di rimuovere tutte quelle situazioni di pericolo, facendo venir meno i presupposti per la configurazione del reato.