Danni a terzi per malfunzionamento di ascensore: chi risarcisce?
Chi è tenuto a risarcire i danni cagionati a terzi dal cattivo funzionamento dell’ascensore condominiale? Ecco l’orientamento giurisprudenziale.
Cosa accade in un Condominio allorquando l’ascensore cagioni danni a terzi per difetti o vizi generati da cattiva ovvero omessa manutenzione dello stesso?
La vicenda è stata trasportata nelle aule del Tribunale Ordinario di Bari ove terzi hanno esperito azione risarcitoria dei danni nei confronti del condominio e dei manutentori in solido per i vizi presentati da ascensore malfunzionante apposta all’interno di un condominio.
Nella fattispecie, l’ascensore risultava, dopo aver raggiunto il secondo piano dell’edificio, precipitare incontrollatamente verso il suolo.
A seguito di impatto al suolo, i malcapitati condomini riportavano lesioni personali tali da richiedere il trasporto in ospedale.
Sulla scorta di tale “brutta avventura”, i condomini agivano nei confronti del Condominio per rivendicare nei confronti dello stesso la responsabilità risarcitoria in merito ai danni subiti, derivanti dal cattivo malfunzionamento dell’ascensore.
Danno cagionato per malfunzionamento ascensore condominiale: ecco chi paga
Nella fattispecie, il Tribunale di Bari con apposita sentenza (n.2877 del 29 Settembre 2019) ha sancito la responsabilità per i danni cagionati dal malfunzionamento dell’ascensore ai condomini che se ne erano serviti, in capo al Condominio ed alla ditta di manutenzione.
Tale sentenza si fondava sulla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art.2051 c.c. in forza del quale ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalle cose sottoposte alla propria custodia.
In particolare, il Condominio, pur non potendosi occupare direttamente della manutenzione, è responsabile per “culpa in vigilando” dell’omessa o negligente prestazione d’opera commissionata alla ditta di manutenzione a cui si è affidata, salvo che non provi che l’evento dannoso si sia verificato per caso fortuito o di spossessamento dell’ascensore.
In ogni caso, qualora il danno sia causalmente legato ad un vizio di manutenzione ovvero ad un’omessa manutenzione da parte della ditta commissionata, il Condominio per “culpa in vigilando” è chiamato a rispondere in solido con la ditta del danno cagionato a terzi dal bene condominiale.
A seguito di condanna, tuttavia, il Condominio potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti della ditta manutentrice per non aver ottemperato, esattamente, agli obblighi derivanti dal contratto di appalto del servizio, beneficiando della restituzione delle somme corrisposte in favore dei condomini danneggiati.