Costruire un soppalco: quali sono i permessi e le conseguenze fiscali
Costruire un soppalco permette di sfruttare meglio tutti gli spazi, anche quelli più alti, ma bisogna fare attenzione alle normative a riguardo onde evitare di commettere un abuso edilizio o incorrere in sanzioni fiscali.
Le normative sui soppalchi
Costruire un soppalco è una scelta che ci consente di sfruttare al meglio gli spazi domestici soprattutto in quelle case con soffitti molto alti, ma bisogna fare attenzione non solo a rispettare tutte le norme urbanistiche, ma anche ai risvolti che potrebbe avere una simile installazione o costruzione anche dal punto di vista condominiale o fiscale.
Per poter costruire un soppalco occorre richiedere un permesso di costruire al proprio Comune quando queste opere murarie ampliano il volume dello spazio abitabile.
Nel richiedere il permesso occorre una progettazione che non crei pregiudizio alla stabilità dell’edificio e che rispetti le altezze minime previste per gli spazi abitabili.
L’altezza minima di uno spazio abitabile non deve essere inferiore ai 2,70 metri, mentre bagni, corridoi o ripostigli devono superare i 2,40 metri di altezza.
Vien da sé che tali altezze minime devono essere rispettate sia negli ambienti abitabili soppalcati che negli spazi sottostanti il soppalco. Pertanto un soppalco non può essere costruito se non in un’abitazione con un soffitto molto alto.
Le altezze minime richieste vanno tuttavia verificate nei diversi Comuni, potendo essere prevista la possibilità di un’altezza minima di 2,10 o 2,20 metri per gli ambienti soppalcati e quelli sottostanti.
Il soppalco in un’abitazione condominiale
La realizzazione di un soppalco non comporta la richiesta preventiva e l’autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, trattandosi di opere interne e private, tuttavia va comunicata al proprio amministratore depositando anche tutta la documentazione inerente affinché sia effettuato un ricalcolo delle tabelle millesimali condominiali.
La superficie soppalcata, infatti, se aumenta il volume dello spazio abitabile, rende l’immobile soggetto ad un aumento delle spese condominiali.
Il soppalco va comunicato al catasto
Se viene costruito un soppalco abitabile, dunque, questo costituisce un ulteriore carico urbanistico aumentando di fatto la superficie abitabile di un edificio e occorre darne comunicazione al catasto.
La metratura di un soppalco, catastalmente, concorre a determinare la superficie utile di un immobile e pertanto può aumentare la rendita catastale.
Il soppalco ai fini Tari
La superficie abitabile, aumentata dello spazio soppalcato nell’aggiornamento catastale, va anche dichiarata ai fini Tari e comporterà un successivo aumento della spesa sulla Tassa Rifiuti.
Quando il soppalco non richiede il permesso di costruire
Finora abbiamo parlato di una tipologia di soppalco che va ad incrementare uno spazio abitabile o, comunque, fruibile da parte delle persone.
Se il soppalco che si va a costruire è un ripostiglio di ampie dimensioni in cui le persone possono agevolmente transitare o permanere, esso ricade nella tipologia del soppalco abitabile.
Soltanto nei casi in cui il soppalco non incrementi significativamente la superficie di un immobile e non sia fruibile dalle persone, allora questo ricade fra gli interventi edilizi minori e pertanto non richiede il permesso di costruire, né incide sulle tabelle millesimali condominiali, né va dichiarato al catasto, né può comportare un ricalcolo delle tariffe Tari.
Il soppalco che non richiede il permesso è fondamentalmente un vano chiuso, di dimensioni e altezza modeste, senza né finestre né luci che funga dunque da ripostiglio e non sia fruibile diversamente dalle persone.


