Casa in affitto: se si rompe il divano, chi paga?

Autore:
Carabelli Ennio
  • Esperto legale, Giornalista

Qualora dovesse rompersi il divano in una casa in fitto, chi paga i danni se il bene è di proprietà del locatore? Di seguito vi indichiamo le disposizioni del codice civile.

Divano-in-pelle-gli-stili-d-arredo-migliori-2

Poniamo il caso che per cause accidentali, si rompa il divano di una casa in affitto a seguito di uso quotidiano dell’inquilino.

In tal caso ci si chiede a chi spetti pagare la somma dovuta per la sostituzione o riparazione del bene di proprietà del locatore, che consenta all’inquilino di poter usufruire dell’immobile per uso abitativo.

Manutenzione ordinaria nel contratto di locazione: la disposizione in materia

Per quanto attiene gli atti di ordinaria amministrazione all’interno del bene immobile dato in locazione al conduttore, occorre far riferimento al dettame dell’art.1576 c.c.

In materia di riparazione necessaria e degli atti di ordinaria amministrazione, l’articolo succitato precisa che le spese siano totalmente a carico del conduttore salvo intervenuto patto contrario tra le parti.

D’altronde ex art.1590 c.c., al termine del contratto di locazione, il conduttore è tenuto a restituire il bene immobile al locatore nelle medesime condizioni in cui l’ha trovato eccezion fatta per i casi di deterioramento inevitabile dovuto al trascorrere del tempo ed al consumo del bene.

Leggi anche Lavori senza permesso

Il conduttore, dunque, deve farsi carico di tutte le spese di ordinaria manutenzione per la cura dell’immobile concesso in locazione al fine di mantenere e preservare lo stesso stato in cui l’ha ricevuto.

Il conduttore è sottratto solo dalle spese per la riparazione di cose deperite per lo stato vetusto o per danni cagionati alle stesse da caso fortuito.

Il conduttore è tenuto ad assicurare la funzionalità dell’appartamento in fitto

Pertanto è necessario ricordare che, in capo al conduttore, grava l’obbligo di provvedere a tutti gli atti necessari di ordinaria manutenzione, protesi alla conservazione dello stato in cui si trovano, i beni mobili presenti nell’immobile ad esso affidato.

L’addebito delle spese è dovuto soltanto in caso di deterioramento o rottura imputabili a propria imperizia o incuria e necessaria per la sostituzione o riparazione del bene stesso.

Si rompe il divano letto: chi paga?

Ritornando al caso della rottura del divano letto in dotazione nell‘abitazione locata al conduttore, applicando i dettami normativi evidenziati in precedenza, occorre chiedersi se la cosa si sia deperita per:

  • vetustà della stessa
  • caso fortuito
  • negligenza ed imperizia nell’uso da parte del locatore.

Qualora il divano letto si sia rotto dopo un anno dalla consegna dell’immobile al conduttore, è lecito ipotizzare che lo stato della cosa affidata all‘amministrazione dell’inquilino fosse ottimale e che la rottura sia dovuta a colpa imputabile all’uso improprio.

Qualora, infatti, la rottura della cosa in gestione sia dovuta ad uso improprio della stessa da parte del conduttore, spetterà all‘inquilino corrispondere le spese necessarie per la sostituzione o riparazione del divano.

In caso contrario, se il divano, all’atto della consegna dell’immobile, fosse già vetusto, non perfettamente funzionante, tale da rompersi per caso fortuito e non per atto addebitale causalmente alla condotta dell’inquilino, l’addebito per la riparazione o sostituzione del divano sarà totalmente a carico del proprietario di casa.

Le parti, tuttavia, possono sempre essere in grado, previo accordo, di raggiungere una soluzione transattiva con conseguente piano di riparto delle spese necessarie alla sostituzione o riparazione del divano.