Cambio di residenza: necessario il consenso del proprietario di casa?
Se prima di unirsi in matrimonio o per motivi personali, una persona è costretta a dover effettuare il cambio di residenza eleggendolo nell’abitazione in affitto, è necessario il consenso del proprietario di casa?
Un promesso sposo decide di adibire la casa in fitto in luogo in cui si svolgerà la futura vita in comunione con la propria sposa a seguito della congiunzione in matrimonio.
Il passo successivo all’altare è quello, dunque, di provvedere ad eleggere domicilio presso l’abitazione adibita a residenza familiare.
Essendo quest’ultima in affitto è necessario, per ottenere il cambio di residenza, chiedere ed ottenere il consenso al proprietario di casa?
Cambio di residenza: quando è obbligatorio
La legge prescrive l’obbligo per ciascuno di chiedere per sè o per le persone su cui esercita la patria potestà o tutela, l’iscrizione all‘anagrafe del Comune in cui ha stabilito la propria dimora abituale.
Nel contempo il codice civile stabilisce che la residenza è il luogo in cui ciascun individuo ha la dimora abituale.
Da tali disposizioni si comprende che ogni qualvolta si soggiorni non occasionalmente in un luogo diverso da quello in cui è stata fissata la residenza è dovere comunicarlo al Comune di riferimento.
Cambio di residenza: cosa fare?
La dimora fissa in un’abitazione non può essere cambiata senza un giustificato motivo giuridico.
In tal caso, infatti, non sarebbe possibile provvedere agli allacci delle forniture dei servizi essenziali (gas, luce, acqua).
Cambio di residenza: quando serve consenso del proprietario del bene locato
Solitamente il proprietario ed il conduttore non possono effettuare la sublocazione.
In tal caso l’occupazione dell’immobile da parte di una persona diversa dal nucleo familiare dell’inquilino non è legittima.
La sublocazione è possibile quando l’immobile è occupato da persone:
- che non sono al servizio del conduttore
- non legate allo stesso da vincoli di parentela o affinità fino al quarto grado.
Pertanto, se l’affittuario vorrà eleggere residenza presso abitazione affittata destinata alla vita familiare, non avrà il titolo per giustificare il cambio di residenza.
In tal caso la soluzione al problema resta solo il consenso del proprietario dell’immobile che consente all’affittuario di ottenere l’elezione della residenza presso l’abitazione locata.
Occupazione abusiva di immobile: perchè il divieto al cambio di residenza
La legge tutela il divieto di occupazione illegittima di immobili.
Per i soggetti che occupano abusivamente un’abitazione, infatti, è fatto divieto non solo di richiedere la residenza ma di essere titolari di utenze per erogazioni di servizi di prima necessità.
L’ottenimento del cambio di residenza è legato alla dimostrazione da parte del richiedente non solo dell’abitualità della dimora ma della validità del titolo di occupazione dell’immobile.
In assenza di tali due titoli, la residenza conferita con apposita dichiarazione sarà resa nulla.
In tale ultimo caso basta la sola dimostrazione dell’occupazione illegittima dell’alloggio.
Per ottenere il cambio di residenza, dovrà essere compilato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o del cambio di abitazione, un apposito modulo prestampato dal Ministero dell’Intero.
In allegato al modulo, i richiedenti dovranno dimostrare la titolarità dell’occupazione dell’alloggio nonchè il diritto di potervi dimorare attraverso un’apposita dichiarazione di consenso riconosciuta legittimamente dal proprietario.