Caduta in una buca nel condominio: chi risarcisce il danno?
Cosa si verifica quando un condomino o un visitatore cada in una buca condominiale facendosi male? E’ sempre obbligatorio risarcire il danno? Cosa dice la normativa italiana.

In caso di caduta in una buca condominiale, il pedone che cade rovinosamente a terra riportando danni fisici, potrà agire in giudizio per il risarcimento del danno con l’onere da parte del Condominio di dimostrare l’assenza del nesso di causalità tra il danno subito e la caduta.
La caduta del malcapitato per effetto di una buca non visibile o per l’irregolarità del fondo, impone al condominio, in giudizio, di difendersi dimostrando l’assenza del nesso di causalità tra l’evento e gli effetti da esso derivanti.
In tal senso la domanda risarcitoria per la caduta per fondo irregolare potrà essere rigettata qualora il danneggiato non provi che la caduta sia stata dovuta, in concreto, per un problema alla pavimentazione, ma non sempre ciò si verifica consentendo all’amministratore condominiale di dormire sogni tranquilli.
Caduta in condominio: chi è responsabile?
Sussiste, in tal caso, una presunzione di responsabilità in capo al Condominio che potrà evitare il risarcimento del danno qualora dimostri che il fatto si sia verificato per causa di forza maggiore o evento imprevedibile ed eccezionale.
Trattasi di una responsabilità oggettiva ex art.2051 da fatto illecito che grava in capo al Condominio.

L’art.2043 c.c., invece, prescrive che qualunque fatto doloso o colposo da cui derivi un danno ingiusto a terzi, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno.
Si instaura, in tal caso, il principio dei danni da “insidia e trabocchetto” ove la responsabilità per il risarcimento del danno derivante da caduta, trova fondamento nella circostanza che il condominio non si sia debitamente attivato al fine di evitare lo stato di pericolo derivante dalla buca non debitamente segnalata o non coperta con solerzia.
Responsabile chi non controlla
La responsabilità, in tal caso, comporta la condanna al risarcimento del danno, non per difetto di manutenzione del bene, ma per il semplice fatto che il custode dello stesso abbia provocato il danno.
Se si applica alla fattispecie in esame, l’art.2043, si tende ad accertare un comportamento commissivo o omissivo da cui sia derivato il pregiudizio a danno di terzi.
Applicando, di contro, l’art.2051, il custode del bene risponde oggettivamente del danno da esso derivante a carico di terzi salvo che lo stesso non dipenda da caso fortuito.